Sentenza n. 4743/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a) della nota prot. Interno -OMISSIS- della Prefettura di Napoli, notificata in -OMISSIS-, avente ad oggetto la informativa alla -OMISSIS- che “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 Codice Antimafia”; b) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale sotteso alla misura in oggetto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: b.1) la proposta del -OMISSIS- della Questura di Napoli – Divisione Polizia Anticrimine, acquisita al prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Napoli, di adozione del provvedimento interdittivo antimafia, di contenuto ignoto; b.2) della relazione semestrale D.I.A.-OMISSIS-, anch’essa di contenuto ignoto; b.3) del verbale n. -OMISSIS- del G.I.A., richiamato nel provvedimento interdittivo, anch’esso di contenuto ignoto; b.4) della nota n. -OMISSIS- del Nucleo Pref. della Guardia di Finanza, acquisita dalla Prefettura in data -OMISSIS-, di contenuto ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Napoli, con gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto, in primo luogo, la violazione del contraddittorio procedimentale e, inoltre, gravi carenze istruttorie e motivazionali, travisamento dei fatti e inattualità del quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva. Ha contestato altresì la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dagli artt. 92, commi 2-ter e 2-quater, e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento prefettizio si fondava su plurimi elementi relativi ai rapporti societari e familiari dei soggetti coinvolti, a precedenti e procedimenti penali, a collegamenti con società attinte da interdittiva e a presunti rapporti con esponenti della criminalità organizzata. La Prefettura aveva omesso la comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, giustificando tale omissione con generiche esigenze di celerità e con la chiarezza del quadro fattuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, come modificato nel 2021, e ha annullato l’informativa antimafia interdittiva. La novella ha reso la previa comunicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa la regola generale, derogabile soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento o di elementi non rivelabili, da indicare con motivazione congrua, specifica e concreta. Nel caso esaminato, la motivazione prefettizia era stereotipata e non indicava circostanze specifiche tali da impedire la partecipazione dell’impresa; il generico richiamo alla necessità di impedire la prosecuzione di attività economiche non era sufficiente. Il giudice ha escluso anche l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: l’informativa antimafia non è un provvedimento vincolato e l’avviso previsto dall’art. 92, comma 2-bis, non costituisce una mera comunicazione di avvio, ma impone un effettivo confronto con il destinatario, anche in funzione dell’eventuale adozione delle misure meno afflittive di prevenzione collaborativa. Sono rimaste assorbite le censure sostanziali sul quadro indiziario, con salvezza del potere dell’Amministrazione di rinnovare la valutazione nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
La comunicazione preventiva costituisce la regola generale nei procedimenti per informativa antimafia; la deroga è ammessa soltanto per particolari esigenze di celerità, o per elementi non rivelabili, da motivare in modo congruo, specifico e concreto.
art. 92, commi 2-ter e 2-quater, d.lgs. n. 159/2011
Le disposizioni collegano il contraddittorio procedimentale alla possibilità di adottare misure alternative o meno afflittive rispetto all’interdittiva, comprese le misure di prevenzione collaborativa.
art. 94-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa devono essere considerate e impiegate quando risultino sufficienti ad assicurare le finalità preventive, secondo criteri di gradualità e proporzionalità.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Non consente di sanare l’omissione del contraddittorio nel procedimento per informativa antimafia, poiché l’interdittiva non ha carattere vincolato e la partecipazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, comporta un confronto effettivo, non una formalità inutilmente ripetibile.
art. 48, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 152/2021, convertito dalla l. n. 233/2021
Ha sostituito l’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, introducendo la regola generale della comunicazione preventiva e del contraddittorio nei procedimenti interdittivi antimafia.
Massime di principio
- Nei procedimenti finalizzati all’adozione di un’informativa antimafia interdittiva, la previa comunicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa costituisce la regola generale ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011.
- La comunicazione preventiva può essere omessa soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento o di elementi informativi non rivelabili; tali ragioni devono essere indicate dall’Amministrazione con motivazione specifica, concreta e congrua, non mediante formule stereotipate o il generico richiamo all’urgenza di prevenire l’infiltrazione mafiosa.
- L’omissione del contraddittorio procedimentale non è giustificata dal solo fatto che il quadro indiziario appaia particolarmente chiaro, né può essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, perché l’informativa antimafia interdittiva non è un provvedimento vincolato e la partecipazione può incidere sulla valutazione prefettizia.
- Il contraddittorio previsto dall’art. 92, comma 2-bis, non ha una funzione esclusivamente difensiva, ma consente all’impresa di fornire elementi e proporre misure di self-cleaning o di prevenzione collaborativa, sicché l’Amministrazione deve valutarne l’utilizzabilità secondo criteri di gradualità e proporzionalità.
- L’annullamento dell’informativa per violazione del contraddittorio lascia impregiudicato il potere dell’Amministrazione di rinnovare il procedimento e di riesaminare il quadro indiziario nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.
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