Sentenza del 10/01/2018 n. 74 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Mancato conferimento dei poteri necessari alla sottoscrizione dell'avviso d'accertamento per importi superiori ad euro 250.000,00 - Sussiste - Nullità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la sola delega legittima all’impiegato non è stata ritenuta sufficiente, in assenza del conferimento dei poteri necessari per la sottoscrizione di un avviso di importo superiore a 250.000 euro. L’avviso di accertamento è stato quindi dichiarato nullo per difetto di potere del sottoscrittore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell’avviso di accertamento perché sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva al quale il capo dell’Ufficio aveva conferito una delega generale o comunque legittima, ma non aveva attribuito i poteri specificamente necessari per sottoscrivere atti di accertamento di importo superiore a 250.000 euro. Secondo la contestazione, la mancanza di tale potere impediva al firmatario di impegnare validamente l’Amministrazione.
Norme richiamate
Norme sull’organizzazione e sulla delega di firma degli uffici fiscali
La delega deve attribuire al funzionario poteri adeguati alla tipologia e all’importo dell’atto da sottoscrivere. Una delega legittima, ma priva dei poteri necessari per atti superiori alla soglia di 250.000 euro, non consente validamente la sottoscrizione dell’avviso.
Massime di principio
- La validità di un avviso di accertamento dipende non solo dall’esistenza di una delega, ma anche dall’effettiva corrispondenza tra i poteri conferiti e il contenuto, l’importo e la rilevanza dell’atto sottoscritto.
- Per gli accertamenti superiori a soglie di importo prestabilite occorre verificare che il firmatario disponga di una delega espressa o comunque idonea a comprendere quel livello di atti.
- Il difetto di potere del sottoscrittore può comportare la nullità dell’avviso di accertamento, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria fondata su tale atto.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe chiedere di verificare la delega, i limiti di importo e le competenze del firmatario alla data di sottoscrizione dell’avviso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 gen 2018Sentenza del 10/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 10 gen 2018Sentenza del 10/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 10 gen 2018Sentenza del 10/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 10 gen 2018Sentenza del 10/01/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 10 gen 2018Sentenza del 10/01/2018 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 10 gen 2018Sentenza del 10/01/2018 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →