Cassazione Penale, Sentenza n. 22725/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare in carcere applicata a Giacomo De Lucia per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., commi 1, 2, 3 e 8, con aggravante di cui al comma 6). All'indagato si contesta la partecipazione stabile al clan Russo (operante a Nola e comuni limitrofi) nel periodo 2023 - settembre 2024. L'ordinanza di riesame ha valorizzato conversazioni intercettate indicative della sua collocazione nel sodalizio, in particolare (i) riferimenti a un presunto giro di nafta collegato al suo soprannome; (ii) l'indicazione di De Lucia come soggetto incaricato del sostentamento economico dei detenuti (le cosiddette mesate); (iii) interventi in vicende estorsive e dialoghi con soggetti rilevanti (Simonetti, Cavezza) che denoterebbero ruolo di interlocutore e fiducia da parte dei vertici. Il ricorso in Cassazione ha censurato la motivazione come meramente di contesto, l'insufficienza e l'isolamento delle captazioni relative al contrabbando di carburante, l'erronea attribuzione del compito delle mesate e l'uso di intercettazioni ritenute non idonee a sostenere la gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione completa e individualizzata sulla posizione del De Lucia, non limitandosi a ricostruire il solo contesto associativo ma indicando una pluralità di elementi convergenti (soprannome nelle intercettazioni, affidamento del compito fiduciario, interventi nelle vicende interne, contatti con figure rilevanti) idonei a fondare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. La Corte ha escluso un travisamento decisivo della prova e ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione di merito). Conseguenza pratica: confermata la legittimità della misura custodiale; rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e adempimenti di comunicazione previsti dagli artt. 616 c.p.p. e 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma applicata per la contestazione di associazione di tipo mafioso; la Corte richiede un apporto concreto e riconoscibile del soggetto alla vita del sodalizio, che può emergere da disponibilità stabile, ruolo e contributo operativo, anche minimo ma attivo
comma 6 art. 416-bis c.p.
Aggravante contestata per avere agito al fine di acquisire o mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse di provenienza delittuosa; valorizzata quale elemento della contestazione
art. 275, comma 3 c.p.p.
Riferimento alla presunzione rilevante in tema di esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto operante la presunzione che giustifica il mantenimento della custodia in mancanza di elementi di disgregazione del sodalizio o di concreto allontanamento dell'indagato
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Natura del vizio dedotto (carente, illogica o contraddittoria motivazione) e limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Adempimento di comunicazione disposto a seguito del rigetto del ricorso in materia di misura cautelare custodiale
Massime di principio
- Per la conferma di una misura cautelare per associazione mafiosa occorre una valutazione globale e convergente di elementi specifici che dimostrino un inserimento attivo e stabile nel sodalizio; non è sufficiente la sola ricostruzione del contesto associativo.
- Conversazioni o indizi che non bastano a sostenere un reato autonomo possono comunque avere rilievo sintomatico nella valutazione della partecipazione associativa, se concorrono con altri elementi a dimostrare la collocazione stabile dell'indagato nel circuito criminale.
- La circostanza che un incarico fiduciario sia stato affidato ma poi materialmente svolto da altri non esclude che l'accettazione dell'incarico costituisca elemento indiziario rilevante della partecipazione e della fiducia riconosciuta dall'organizzazione.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato: non è consentito rinnovare la valutazione di merito o sostituire il giudizio sulle prove, ma solo verificare la correttezza giuridica, la completezza e la tenuta logico-argomentativa della motivazione impugnata.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi di associazione mafiosa la difesa deve puntare a dimostrare l'assenza di elementi concreti e convergenti (p.es. disgregazione del gruppo, allontanamento reale dell'indagato, spiegazioni coerenti e documentate delle intercettazioni) che giustifichino la persistenza della misura.
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