Sentenza n. 2759/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Quinta Stralcio, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione dell’annullamento d’ufficio di 37 provvedimenti di approvazione di Richieste di Verifica e Certificazione e della conseguente richiesta di restituzione degli incentivi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo, in dieci motivi, che il GSE avesse esercitato il potere di autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990, e non il distinto potere di verifica e controllo ex art. 42 d.lgs. 28/2011; la violazione del termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio; la lesione dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità; l’illegittimità della richiesta di integrazione documentale, per modalità, oggetto e contrasto con il d.m. 28 dicembre 2012 e con le Linee Guida; l’erronea assimilazione della mancata produzione documentale alle ipotesi di falsità o mendacità; la violazione del diritto dell’Unione europea e della CEDU; l’illegittimità derivata dell’atto di recupero degli incentivi; nonché l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto al mantenimento dei titoli di efficienza energetica e sulla domanda di condanna, anche in forma specifica.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha qualificato l’atto del GSE come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, valorizzando sia la qualificazione formale dell’atto sia il suo contenuto sostanziale: il GSE aveva riesaminato la completezza dell’istruttoria già conclusa positivamente, senza contestare falsità o mendacità delle dichiarazioni, inadempimenti successivi o sopravvenuta carenza dei requisiti. La fattispecie non rientrava quindi nella decadenza né nel potere di verifica e controllo, ma nell’autotutela decisoria. L’autotutela è stata ritenuta illegittima per difetto di motivazione, poiché il provvedimento si limitava a rilevare la mancata presentazione delle osservazioni e dei documenti richiesti, senza indicare l’illegittimità originaria degli atti di approvazione delle RVC. È stato inoltre rilevato il mancato rispetto del termine ragionevole di diciotto mesi, applicabile ratione temporis, per 19 dei 37 provvedimenti annullati. Il GSE aveva altresì esercitato i controlli in modo massivo e generalizzato, richiedendo in soli dieci giorni una documentazione corposa e non espressamente prevista dalle Linee Guida per 36 RVC, nell’ambito di più procedimenti riguardanti complessivamente 111 RVC, e disponendo poi l’annullamento per la sola mancata risposta. Tale modalità è stata ritenuta incompatibile con i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, equità e contraddittorio, nonché con la natura puntuale e a campione dei controlli. La richiesta di restituzione degli incentivi, qualificata come atto di autotutela esecutiva, è stata annullata per illegittimità derivata. L’annullamento dei provvedimenti è stato ritenuto già pienamente satisfattivo rispetto alla domanda di conservazione dei benefici; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
termine ragionevole, non superiore a diciotto mesi ex art. 21 nonies della l. n. 241/90 nel testo applicabile ratione temporis
Il provvedimento del GSE, in quanto riesame della completezza dell’istruttoria già conclusa con l’approvazione delle RVC, costituisce esercizio di autotutela decisoria ed è soggetto ai presupposti, alla motivazione e al termine ragionevole previsti per l’annullamento d’ufficio.
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
Il potere di verifica e controllo non coincide con l’autotutela e deve essere esercitato secondo modalità puntuali, proporzionate e coerenti con la disciplina dei controlli sui progetti incentivati; non può trasformarsi in un riesame generalizzato dell’attività dell’operatore.
art. 1 l. 241/1990
principi di imparzialità, economicità, trasparenza e principi dell’ordinamento comunitario
I controlli del GSE devono rispettare, tra gli altri, imparzialità, economicità, trasparenza e proporzionalità, oltre a essere condotti con equità e in contraddittorio.
art. 14 delibera EEN 9/11 del 27 ottobre 2011
Le verifiche sulla conformità dei progetti relativi ai certificati bianchi devono svolgersi mediante controlli a campione, riferiti alla singola richiesta e agli specifici interventi, non attraverso controlli massivi e generalizzati sull’attività complessiva dell’operatore.
d.m. 28 dicembre 2012
La disciplina transitoria mantieneva soggette a tale decreto le RVC considerate nella controversia; la richiesta di documentazione ulteriore non espressamente prevista dall’art. 14 delle Linee Guida è stata ritenuta illegittimamente utilizzata per fondare l’annullamento.
art. 34 c.p.a.
L’annullamento degli atti lesivi è stato ritenuto già satisfattivo dell’interesse alla conservazione dei benefici, senza necessità di ulteriori misure di condanna.
art. 2058 c.c.
La domanda di risarcimento in forma specifica non richiedeva autonoma pronuncia, poiché l’annullamento degli atti aveva già integralmente soddisfatto l’interesse dedotto.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione riesamina, dopo l’adozione di un provvedimento favorevole, la completezza dell’istruttoria già svolta e giunge a una diversa valutazione dei presupposti originari, l’attività costituisce esercizio di autotutela decisoria e non decadenza né mero controllo successivo.
- La decadenza dal beneficio ricorre, in particolare, in presenza di dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri, inadempimento di condizioni o obblighi successivi, oppure sopravvenuta carenza dei requisiti; il riesame dei presupposti originari già valutati dall’amministrazione rientra invece nell’autotutela e richiede il rispetto dell’affidamento e dei presupposti dell’annullamento d’ufficio.
- L’annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole non può essere motivato dalla sola mancata presentazione, da parte dell’interessato, dei documenti richiesti in autotutela: l’amministrazione deve individuare e motivare l’illegittimità originaria dell’atto da rimuovere, oltre agli altri presupposti dell’autotutela.
- I controlli sui progetti incentivati devono essere puntuali, riferiti alla singola richiesta e agli specifici interventi, svolti a campione e in contraddittorio; non possono trasformarsi in un controllo massivo, invasivo e generalizzato sull’attività complessiva di un operatore economico né imporre una quantità anomala di adempimenti.
- L’annullamento d’ufficio deve rispettare il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990; il superamento del termine massimo applicabile ratione temporis determina l’illegittimità dell’autotutela.
- L’atto di recupero o restituzione degli incentivi, quando costituisce autotutela esecutiva fondata sul provvedimento di annullamento d’ufficio, è illegittimo in via derivata se è annullato l’atto presupposto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 745/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 746/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 747/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 53/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 54/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 7 apr 2026Sentenza n. 55/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →