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Ordinanza

Ordinanza n. 5408/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'ottemperanza alla Sentenza n. 11787/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza bis, del 23.04.2024, depositata il 10.06.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202510408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha assegnato alla ricorrente un termine di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sulla possibile inammissibilità derivante dalla mancata notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, quale domiciliataria ex lege delle amministrazioni intimate. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento o atto dell'amministrazione dedotto in sede di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 11787/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 11787/2024, passata in giudicato. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che il ricorso introduttivo non risulta notificato all'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege delle amministrazioni intimate, le quali non si sono costituite. Tale omissione è stata ritenuta suscettibile di determinare l'inammissibilità del ricorso. È stata quindi sottoposta al contraddittorio della ricorrente l'unica questione relativa alla regolarità della notificazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 37 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva e idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • Nel giudizio amministrativo le amministrazioni statali sono domiciliate ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato; la mancata notificazione del ricorso presso tale domicilio può determinare l'inammissibilità del ricorso, questione che deve essere previamente sottoposta al contraddittorio della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

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