Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 323/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso: - della delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2025, con cui sono stati assegnati, perché siano banditi i concorsi ex art. 24, co. 6, L. 240/2010, 1 posto di professore ordinario al SSD ECON-02/A “Politica Economica” e 1 posto di professore ordinario al SSD GEOG-01/B “Geografia Economico-Politica”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso il relativo verbale della delibera; quanto ai motivi aggiunti: - del decreto del Rettore n. 3093 del 13 ottobre 2025 recante il bando per le procedure valutative per la chiamata di due professori di prima fascia presso il Dipartimento di Economia e Finanza, uno per il SSD ECON-02/A “Politica Economica” (codice procedura 2025-PO-3093_01) e l’altro per il SSD GEOG-01/B “Geografia Economico-Politica” (codice procedura 2025-PO-3093_02); - del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 23 settembre 2025 e della delibera del Consiglio di amministrazione del 24 settembre 2025 di approvazione del concorso per i due precitati posti, non noti alla ricorrente, che si riserva di proporre motivi aggiunti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2025, già impugnata con il ricorso introduttivo e la cui impugnativa si ribadisce.

Giustizia amministrativa202501459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dipartimentale di assegnazione di due posti di professore ordinario a specifici settori scientifico-disciplinari, nonché gli atti successivi di approvazione e di indizione delle relative procedure valutative

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari, ha impugnato la delibera del Consiglio di Dipartimento che aveva destinato due posizioni di professore di prima fascia ai settori ECON-02/A e GEOG-01/B, oltre al successivo parere del Senato accademico, alla delibera del Consiglio di amministrazione e al decreto rettorale di indizione delle procedure. Ha dedotto, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, irrazionalità manifesta, difetto dei presupposti e sviamento, nonché violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che il mero richiamo al Documento di programmazione triennale del fabbisogno non fosse sufficiente a giustificare la scelta dei settori scientifico-disciplinari destinatari dei posti, poiché il documento prevedeva anche ulteriori posizioni di prima fascia. La ricorrente ha inoltre fatto riferimento a una prassi di turnazione tra aree scientifiche, chiedendo in sostanza la rinnovazione della procedura e prospettando un possibile vantaggio per il proprio settore di appartenenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e, in via subordinata, lo ha ritenuto infondato nel merito. La ricorrente non ha dimostrato di essere titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ma soltanto di un interesse di fatto alla propria progressione di carriera. L'interesse alla caducazione degli atti e alla ripetizione della procedura era meramente strumentale e non si traduceva in un'utilità diretta e concreta: non vi era infatti correlazione necessaria tra l'esclusione del settore SECS-P/11 dal bando e l'eventuale istituzione di un posto di prima fascia in quel settore, né l'annullamento avrebbe obbligato l'Università a istituire tale posto. La sola possibilità teorica di una riedizione della procedura non integra quindi un interesse qualificato e non consente un controllo generale e oggettivo sulla legalità dell'azione amministrativa. Ad abundantiam, il TAR ha ritenuto infondata anche la censura motivazionale. La delibera dipartimentale è stata qualificata come atto generale e programmatico, espressivo dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Università nell'autorganizzazione e nella programmazione del fabbisogno di personale. In tale ambito, l'onere motivazionale è ridotto e può essere assolto anche mediante il richiamo al Documento di programmazione triennale. La prassi di rotazione tra settori scientifico-disciplinari, quand'anche esistente, non era vincolante e non poteva trasformare la scelta discrezionale in un obbligo giuridico. La prova testimoniale volta a dimostrarla è stata ritenuta priva di incidenza decisiva. Le spese sono state compensate per la natura processuale della pronuncia e per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6, l. 240/2010

    La disposizione è richiamata quale base della procedura selettiva riservata agli interni in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la chiamata di professori di prima fascia.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata: per un atto generale e programmatico espressivo dell'autonomia organizzativa universitaria, il richiamo al Documento di programmazione triennale può essere sufficiente.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un atto amministrativo richiede una posizione giuridica attiva, qualificata e differenziata, riferita a un bene della vita concretamente inciso dall'esercizio del potere; non è sufficiente un interesse di mero fatto alla generale legalità dell'azione amministrativa.
  • L'interesse strumentale alla riedizione di una procedura non fonda, da solo, la legittimazione al ricorso quando l'eventuale annullamento non attribuirebbe al ricorrente un'utilità diretta e concreta e non obbligherebbe l'amministrazione ad adottare un atto favorevole o a istituire una specifica posizione.
  • Le decisioni universitarie di programmazione e assegnazione dei posti di professore a determinati settori scientifico-disciplinari sono espressione di ampia discrezionalità di auto-organizzazione e, in quanto atti generali e programmatici, sono soggette a un onere motivazionale attenuato.
  • Nell'esercizio della discrezionalità organizzativa universitaria, il richiamo al Documento di programmazione triennale del fabbisogno può assolvere l'obbligo di motivazione della scelta dei settori scientifico-disciplinari destinatari delle posizioni disponibili, salvo che emergano specifici e qualificati vincoli giuridici o vizi macroscopici.
  • Una prassi amministrativa interna di rotazione tra settori scientifico-disciplinari, se non assistita da una fonte vincolante, non limita la discrezionalità dell'amministrazione né attribuisce ai singoli un diritto o un interesse legittimo alla sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.