Sentenza n. 574/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 579/2024 del 28.10.2024, notificata in data 30.11.2024, non impugnata, resa nel giudizio R.G. n. 1046/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della relativa prestazione, oltre alle spese di lite come quantificate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, notificata al Ministero e non impugnata, sulla quale si è formato il giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, maturato per tre anni scolastici, con le modalità previste per i docenti di ruolo, e aveva condannato il Ministero all'erogazione della prestazione e al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero, pur costituito formalmente, non aveva contestato l'inadempimento né la pretesa della ricorrente. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, assegnandogli 120 giorni dall'investitura per eseguire il giudicato, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale alla base del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice del lavoro; la sentenza di ottemperanza ne impone l'esecuzione nei limiti stabiliti dal titolo giudiziale.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiara antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, in presenza di un titolo giudiziale notificato all'Amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione senza integrale esecuzione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l'Amministrazione non ne ha dato esecuzione, anche se l'Amministrazione si è costituita formalmente senza contestare la fondatezza o l'azionabilità della pretesa.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore qualora l'inerzia persista.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può adottare, direttamente o tramite funzionario delegato e con il necessario coordinamento organizzativo, gli atti contabili e amministrativi indispensabili all'adempimento del comando giudiziale.
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