Corte di giustizia, Sentenza C-329/17
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018. — Gerhard Prenninger e a. contro Oberösterreichische Landesregierung e Netz Oberösterreich GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Allegato II – Punto 1, lettera d) – Nozione di “disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo” – Apertura di un varco boschivo connesso alla costruzione e allo sfruttamento di una linea aerea di trasmissione di energia elettrica. — Causa C-329/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio la nozione di disboscamento rilevante ai fini della direttiva VIA. Un varco boschivo aperto per consentire la costruzione e l’esercizio di una linea elettrica aerea costituisce un progetto rientrante nell’allegato II, punto 1, lettera d). Spetta dunque agli Stati membri stabilire, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, se esso debba essere sottoposto a valutazione d’impatto ambientale. La qualificazione del diritto nazionale e l’eventuale finalità di preservazione della foresta non sono decisive.
VIA e linee elettriche aeree: l’apertura di un varco boschivo per installare e mantenere una linea di trasmissione integra un "disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo".
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 2, e l’allegato II, punto 1, lettera d), della direttiva 2011/92/UE debbano essere interpretati nel senso che l’apertura di un varco boschivo, necessaria per l’installazione e la permanenza legittima di una linea elettrica aerea, costituisca un "disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo" e quindi un progetto potenzialmente assoggettabile a valutazione di impatto ambientale.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’apertura di un varco boschivo destinato all’installazione e allo sfruttamento di una linea elettrica aerea rientra nella nozione di "disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo" di cui all’allegato II, punto 1, lettera d), della direttiva 2011/92/UE. La nozione va interpretata autonomamente e in senso conforme all’obiettivo ampio della direttiva VIA: conta che l’area boschiva venga destinata a un nuovo uso, anche se gli alberi sono successivamente sostituiti e anche se il diritto nazionale qualifica l’intervento come finalizzato alla preservazione della foresta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/92/UE
- Articolo 1 direttiva 2011/92/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2011/92/UE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 2011/92/UE
- Allegato II, punto 1, lettera d), direttiva 2011/92/UE
Disboscamento per linea elettrica aerea e assoggettamento a VIA
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) nell’ambito di una controversia relativa alla costruzione della linea elettrica aerea "110 kV-Leitung Vorchdorf-Steinfeld-Kirchdorf". La questione centrale riguarda l’interpretazione della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Fatti e procedimento principale
Una società di gestione della rete elettrica aveva chiesto all’autorità dell’Alta Austria se il progetto dovesse essere sottoposto a VIA. L’autorità aveva escluso tale obbligo; la decisione era stata confermata dal Bundesverwaltungsgericht, che aveva distinto tra la piccola area formalmente "estirpata" e la più ampia apertura del varco boschivo necessaria per mantenere la distanza di sicurezza dai cavi. Secondo il giudice nazionale, tale apertura non costituiva "estirpazione" nel diritto austriaco, poiché il terreno continuava a essere utilizzato in ambito forestale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se l’apertura di un varco boschivo per installare e mantenere una linea elettrica aerea rientrasse nella nozione di "disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo" di cui all’allegato II, punto 1, lettera d), della direttiva VIA.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, che impone una valutazione preventiva per i progetti con probabile impatto ambientale significativo;
- l’articolo 4, paragrafo 2, che affida agli Stati membri la determinazione dei progetti dell’allegato II da sottoporre a VIA mediante esame caso per caso o soglie/criteri;
- l’allegato II, punto 1, lettera d), che include i progetti di "primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo".
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che le nozioni contenute nell’allegato II della direttiva VIA sono nozioni autonome di diritto dell’Unione. L’interpretazione deve tener conto non solo della lettera della disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
Sul piano letterale, la Corte osserva che la norma non riguarda ogni disboscamento, bensì soltanto quello realizzato per attribuire ai suoli un nuovo uso. Nel caso di specie, il varco boschivo è funzionale all’installazione e allo sfruttamento di una linea elettrica aerea: ciò comporta un nuovo uso dell’area interessata, che diventa supporto dell’infrastruttura energetica.
Sul piano teleologico, la Corte richiama l’obiettivo fondamentale della direttiva VIA: sottoporre a preventiva valutazione i progetti che possano avere un impatto ambientale importante. Escludere i varchi boschivi dall’allegato II, per il solo fatto che non sono menzionati espressamente o che il diritto nazionale li collega alla preservazione della foresta, sarebbe contrario all’ampiezza dell’ambito applicativo della direttiva. La Corte precisa inoltre che l’esistenza di effetti ambientali positivi o la successiva sostituzione degli alberi abbattuti non incidono sulla qualificazione dell’intervento, poiché resta decisivo il nuovo uso del suolo.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’allegato II, punto 1, lettera d), della direttiva 2011/92/UE deve essere interpretato nel senso che l’apertura di un varco boschivo per l’installazione e lo sfruttamento di una linea elettrica aerea, per la durata della sua legittima permanenza, rientra nella nozione di "disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo".
Principio di diritto
Ai fini della direttiva VIA, un intervento di apertura di un varco boschivo per una linea elettrica aerea è un progetto che può ricadere nell’allegato II e, quindi, essere sottoposto a verifica da parte dello Stato membro per stabilire se debba essere preceduto da valutazione di impatto ambientale. Il criterio decisivo è il nuovo uso del suolo, non la qualificazione formale dell’intervento nel diritto nazionale né la circostanza che la foresta sia in seguito ripristinata.
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