Cassazione Penale, Sentenza n. 4213/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo per tre motivi: (1) omissione di pronuncia sul capo 1) (uccellagione mediante uso di reti a tramaglio di 10x2 m), trascurato dal Tribunale che ha giudicato solo il capo 2); (2) errata qualificazione giuridica del capo 2) (il Tribunale ha ritenuto il reato ai sensi della lett. h) dell'art. 30 I. n. 157/1992, mentre il PG sostiene che, trattandosi di pettirosso, specie ricompresa tra quelle particolarmente protette ex art. 2, comma 1, lett. c), recepimento Convenzione di Berna, la condotta doveva essere qualificata ai sensi della lett. b) dell'art. 30, più grave); (3) insufficiente motivazione nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza indicazione di elementi positivi di valutazione
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Bergamo per un nuovo esame. La Corte ha rilevato (i) l'omessa pronuncia sul capo 1) che non può considerarsi assorbito nel capo 2) perché il reato di uccellagione è un reato di pericolo a consumazione anticipata, perfezionato dalla sola predisposizione di mezzi idonei (es. reti), (ii) l'errata qualificazione del capo 2) poiché gli esemplari di pettirosso rientrano tra le "specie particolarmente protette" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 157/1992 (incluse quelle nell'allegato II della Convenzione di Berna), sicché la fattispecie più grave di cui alla lett. b) dell'art. 30 poteva essere applicabile, e (iii) la carenza motivazionale sul riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché non sono stati indicati elementi concreti e la loro rilevanza
Norme richiamate
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio)
Art. 30, comma 1: disciplina varie ipotesi sanzionatorie. La lett. h) sanziona la cattura/detenzione di uccelli per specie non consentite; la lett. b) punisce la cattura/uccisione di specie particolarmente protette ex art. 2, comma 1, lett. c). L'art. 2, comma 1, lett. c) include le specie riportate nell'allegato II della Convenzione di Berna, pertanto tali specie devono essere trattate come 'particolarmente protette' con la conseguente possibile riqualificazione in ipotesi più grave
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 (recepita con legge 5 agosto 1981, n. 503)
L'allegato II della Convenzione include specie a rischio di estinzione che, una volta recepite, sono considerate 'specie particolarmente protette' ai sensi della legge n. 157/1992, con implicazioni sulla gravità delle fattispecie di reato contestate
Giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza (es. Sez. 3 n. 4877/2019, n. 16441/2011, n. 15561/2019)
La giurisprudenza ha precisato che il reato di uccellagione è reato di pericolo a consumazione anticipata: si realizza con la sola predisposizione di mezzi (trappole, reti) idonei alla cattura, e non richiede l'effettiva cattura; inoltre ha chiarito che alcune specie (es. pettirosso) rientrano tra le specie dell'allegato II della Convenzione di Berna e pertanto sono 'particolarmente protette'
Massime di principio
- Quando coesistono l'esercizio dell'uccellagione (uso di reti/trappole) e l'effettiva cattura/detenzione o abbattimento di esemplari, i due fatti possono costituire reati distinti e devono essere entrambi valutati: l'uccellagione non è automaticamente assorbita nella fattispecie di cattura/danno di specie protette
- Il reato di uccellagione (legge n. 157/1992) è un reato di pericolo a consumazione anticipata: è integrato dalla sola predisposizione di mezzi idonei (reti, trappole) e si perfeziona anche senza effettiva cattura
- Se le specie coinvolte sono ricomprese tra quelle particolarmente protette (art. 2, comma 1, lett. c, legge n. 157/1992, incluse le specie dell'allegato II della Convenzione di Berna), la condotta può essere riqualificata nella fattispecie più grave prevista dalla lett. b) dell'art. 30, con conseguenze sanzionatorie più incisive
- Il giudice deve esprimersi su tutti i capi di imputazione: l'omessa pronuncia su una contestazione rilevante può determinare l'annullamento della sentenza
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione specifica; non è sufficiente indicare il mero stato di incensuratezza o formule generiche: occorre indicare elementi positivi concreti e spiegarne la rilevanza nel giudizio sulla personalità e sulla gravità della condotta
- In fase di valutazione dell'assorbimento o della concorrenza tra reati, verificare sempre la tipicità e la funzione protettiva delle norme: reati di pericolo anticipato hanno diversa struttura rispetto ai reati di danno e non si assorbono automaticamente l'uno nell'altro
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