Sentenza n. 2484/2026 - Milano, Sezione 1
in punto esecuzione alla sentenza n. 483/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5.7.2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla carta l'importo di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, quale contributo alla sua formazione professionale. Con la nomina, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, del Commissario “ad acta”, e con la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre agli accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 483/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a fruire, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 1.000,00 secondo le modalità previste dalla legge n. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, l'Amministrazione ha accreditato tardivamente le somme dovute in data 18 marzo 2026. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha integralmente eseguito il comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario, accreditando alla ricorrente l'importo complessivo di euro 1.000,00 a titolo di carta del docente. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né è stata esaminata la necessità di ulteriori misure esecutive. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La condanna alle spese è stata pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'avvio del giudizio. Nella quantificazione il Collegio ha considerato il limitato impegno professionale richiesto da una controversia seriale, relativa all'esecuzione di una sentenza in materia di carta del docente e priva di specifiche questioni di fatto o di diritto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle decisioni giurisdizionali; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 122, legge n. 107/2015
Indicato nella sentenza del giudice ordinario quale base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di fruizione della carta del docente, secondo quanto stabilito dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella decisione giurisdizionale dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per il conseguimento del bene della vita, senza necessità di ulteriori misure esecutive.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza avente carattere seriale e limitato a un'unica questione, il giudice può tener conto del ridotto impegno professionale richiesto, liquidando le spese in misura contenuta.
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