Sentenza n. 598/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 741/2024 pubblicata il 24 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, relativa all’accredito di un importo sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 741/2024 del Tribunale di Ancona, emessa in funzione di giudice del lavoro. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha eseguito il giudicato accreditando l’importo dovuto sulla carta elettronica del docente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. L’avvenuta esecuzione non è stata contestata dalla parte resistente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata avessero eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, liquidandole complessivamente in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge. La liquidazione è stata contenuta considerando che l’Amministrazione, sebbene dopo la proposizione del ricorso, aveva adempiuto evitando ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale è stato proposto il ricorso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in presenza dell’integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale del giudicato da parte dell’amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla decisione.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico, anche se la liquidazione può essere contenuta tenendo conto dell’adempimento intervenuto e dell’evitato aggravio dell’attività processuale.
Come è indicizzato
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