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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22277/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 316‑ter c.p., asserendo mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione della legge penale. In particolare contestava di essere stato erroneamente qualificato amministratore di fatto della societa Computer World s.r.l., sostenendo di essere un mero dipendente; la Corte territoriale aveva invece ritenuto l'esistenza di indici sintomatici (tra cui il rapporto di parentela con la legale rappresentante, la generalizzata identificazione da parte di terzi quale referente per l'utilizzo dei buoni cultura, la collaborazione fornita agli agenti della Guardia di Finanza durante la perquisizione, la conoscenza delle procedure di vendita e la disponibilita della documentazione contabile) che dimostravano il suo ruolo nell'organizzazione e nella gestione della societa che aveva ottenuto contributi dal MIBAC mediante fatture attestanti vendite inesistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le valutazioni di merito circa la qualifica di amministratore di fatto. Ha richiamato i criteri di diritto civile e la giurisprudenza consolidata per la definizione della figura di amministratore di fatto (art. 2639 c.c.), ritenendo che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua e priva di manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 316‑ter cod. pen.

    Norma penale che disciplina il reato contestato (illeciti relativi alla percezione di contributi pubblici mediante attestazioni o documenti falsi); la sentenza conferma l'applicazione della norma alla condotta consistente nella percezione del contributo MIBAC sulla base di fatture per vendite inesistenti.

  • art. 8 DPCM 8 settembre 2006, n. 187

    Regola la procedura di accredito del credito maturato tramite emissione di fattura elettronica: la sentenza evidenzia che il contributo MIBAC era erogato sulla base della presentazione di fatture che attestavano operazioni non vere, in forza del meccanismo di accredito previsto da tale norma.

  • art. 2639 cod. civ.

    Dispositivo civilistico richiamato per definire la qualifica di amministratore di fatto: occorre l'esercizio continuativo e significativo di poteri tipici della funzione, valutato attraverso indicatori economico‑organizzativi e comportamentali.

  • Legge n. 46 del 2006

    Richiamata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione sottolinea che il controllo sui fatti dei giudici di merito è limitato e deve limitarsi a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logico e congruo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e ad eventuali sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto si accerta valutando indicatori concreti e comportamentali (es. partecipazione diretta alla gestione, generalizzata identificazione da parte di dipendenti/terzi, interventi nelle fasi aziendali rilevanti), non solo la qualifica formale.
  • Elementi quali la conoscenza operativa delle procedure aziendali, la disponibilità della documentazione contabile e la collaborazione attiva con le autorità in sede di ispezione possono costituire indici significativi dell'esercizio di funzioni gestorie.
  • Il rapporto di parentela con la legale rappresentante è un elemento integrativo ma, da solo, non è decisivo: va valutato insieme ad altri indici di continuità e significatività dell'attività gestionale.
  • In sede di Cassazione la valutazione di merito sugli elementi fattuali è sindacabile solo nei limiti del controllo sulla congruità e logica della motivazione; se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata, la ricostruzione fattuale è insindacabile.
  • Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; è quindi importante valutare criticamente l'ammissibilità e la fondatezza degli argomenti prima di proporre ricorso.

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