Cassazione Penale, Sentenza n. 16327/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha disapplicato il permesso di costruire in sanatoria n. 128 del 23/05/2008 rilasciato dal Comune di Afragola e ha confermato l'ingiunzione a demolire n. 276/99. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) legittimazione a proporre ricorso per essere divenuto proprietario per successione dopo il decesso del padre (Iorio Francesco) il 22/05/2014; 2) contestazione della valutazione del Tribunale sulla volumetria dell'immobile, sostenendo che la cubatura complessiva fosse inferiore al limite massimo condonabile richiamando l'art. 32 della legge n. 326/2003.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente l'esito del secondo motivo, confermando che la volumetria complessiva superava il limite massimo condonabile (3.000 metri cubi) previsto dalla legge n. 724/1994. Ha inoltre condiviso le verifiche del consulente tecnico del PM che hanno accertato che, alla data del 14/10/2019, i piani secondo e terzo non erano ultimati, mancando quindi il requisito dell'ultimazione al 31/03/2003 necessario per il condono. Infine la Corte ha ritenuto illegittimo il condono rilasciato esclusivamente a Mosca Maria Francesca perché elusivo del limite di 750 mc per ciascuna singola richiesta, trattandosi di immobile in comproprietà con Iorio Francesco al momento della presentazione dell'istanza. Le valutazioni istruttorie e di merito sono state ritenute congrue e non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente per sostenere che la volumetria fosse sotto il limite previsto; la Corte non ha ritenuto provata tale circostanza e ha ritenuto insindacabili le valutazioni di fatto rese dal Tribunale e dal consulente tecnico.
(limite massimo condonabile 3.000 metri cubi)
La Corte ha ritenuto che la volumetria complessiva dell'immobile superasse il limite di 3.000 m3 previsto dalla normativa di riferimento, fondamento per la disapplicazione del permesso in sanatoria.
norme sul condono edilizio (richiamo alla regola del limite di 750 mc per singola istanza)
menzione dell'illegittimità del condono rilasciato alla sola Mosca per elusione del limite di 750 mc
La Corte ha ritenuto che, trattandosi di immobile in comproprietà, il rilascio del condono solo a uno dei comproprietari fosse elusivo rispetto al limite di 750 mc per ciascuna richiesta, con conseguente illegittimità del titolo rilasciato.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio le verifiche tecniche sulla volumetria e sullo stato di ultimazione sono valutazioni di fatto affidate al giudice di merito e al consulente tecnico e risultano difficilmente censurabili in Cassazione se motivate e congrue.
- Per ottenere il condono è necessario che l'immobile fosse ultimato entro la data di riferimento prevista dalla normativa; l'accertamento dell'ultimazione è criterio decisivo e può escludere il beneficio anche se sussistono permessi formali.
- La legittimazione a impugnare va dimostrata, ma anche se sussiste, il gravame viene respinto se il motivo di merito (es. superamento dei limiti di volumetria) è infondato o fondato sulle risultanze istruttorie.
- Non è possibile eludere i limiti quantitativi del condono tramite frazionamenti formali delle istanze tra comproprietari; le amministrazioni e i giudici possono valutare la sostanza della titolarità e dichiarare illegittimo un condono se mira a eludere limiti normativi.
- In sede di impugnazione è fondamentale produrre prove tecniche robuste (perizie, misurazioni, atti amministrativi) per contestare le ricognizioni tecniche effettuate dal PM o dal consulente del giudice.
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