Ordinanza n. 43/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di Terni nei confronti dei ricorrenti, notificata in data 28 marzo 2026, relativa a pretesi abusi edilizi sul solaio di copertura dell’immobile sito in Terni, viale dello Stadio n. 67, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare: della nota della Regione Umbria prot. n. 173635 del 29 ottobre 2025; della nota del Comune di Terni prot. n. 199402 del 12 dicembre 2025; della nota della Regione Umbria prot. n. 30625 del 24 febbraio 2026, come successivamente integrata con prot. n. 32478 del 26 febbraio 2026; del verbale di sopralluogo del 2 febbraio 2024 e delle relative risultanze; di ogni relazione tecnica, verbale, saggio, prova, comunicazione, parere e segnalazione comunque richiamati nell’ordinanza impugnata; di ogni altro atto presupposto, istruttorio, preparatorio o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a pretesi abusi edilizi sul solaio di copertura di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino notificata il 28 marzo 2026, nonché gli atti presupposti e istruttori, inclusi le note della Regione Umbria e del Comune di Terni, il verbale di sopralluogo del 2 febbraio 2024 e le relative risultanze. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza. Il giudice ha rilevato, in questa fase sommaria, la dedotta carenza di fumus boni iuris, considerando che il provvedimento comunale si fonda su una rinnovata istruttoria regionale e su un sopralluogo al quale aveva partecipato un soggetto indicato come delegato della proprietaria. Il relativo verbale non risulta essere stato contestato mediante querela di falso.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza dei presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie non favorevole la posizione dei ricorrenti, valorizzando la rinnovata istruttoria svolta dalla Regione Umbria, il sopralluogo del 2 febbraio 2024 e la presenza di un delegato della proprietaria, nonché l’assenza di querela di falso contro il verbale. Quanto al bilanciamento degli interessi, ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza statica dell’edificio e alla tutela della pubblica incolumità, anche in ragione della classificazione del Comune di Terni in zona sismica 2. Il pregiudizio economico derivante dalla demolizione è stato ritenuto recessivo e comunque risarcibile per equivalente qualora il ricorso di merito fosse accolto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui il fumus boni iuris e il bilanciamento degli interessi; nel caso concreto tali requisiti non sono stati ritenuti integrati.
d.P.R. 380/2001
Richiamato implicitamente dalla materia dell’ordinanza di demolizione, ma non espressamente citato nel testo quale norma applicata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, il ricorso appaia prima facie privo di fumus boni iuris sulla base di un’istruttoria amministrativa rinnovata e documentata.
- Il verbale di sopralluogo non contestato mediante querela di falso può essere valorizzato, nella fase cautelare, quale elemento istruttorio attendibile, anche con riguardo alla presenza e alla qualità di rappresentante o delegato del soggetto interessato.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sicurezza statica degli edifici e alla tutela della pubblica incolumità prevale sul pregiudizio economico derivante dall’esecuzione di una demolizione, quando quest’ultimo sia suscettibile di reintegrazione per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- La classificazione sismica del territorio costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’interesse pubblico alla sospensione o meno di un provvedimento volto al ripristino della sicurezza dell’edificio.
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