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Sentenza

Sentenza n. 1315/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza Voglia codesto Ecc.mo T.A.R. della Toscana ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a di dare completa ottemperanza alla sentenza n. 590/2024 emessa dal Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 148/2024 R.G. che ha riconosciuto il diritto di percepire il beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) alla Sig.ra Pisano Paola per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per un importo complessivo pari ad €. 1.500,00. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore dei Procuratori antistatari.

Giustizia amministrativa202501588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 590/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a beneficiare della Carta elettronica del docente, per euro 500 annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha accreditato sulla Carta elettronica le somme dovute, per complessivi euro 1.500. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente mediante l'accredito delle somme sulla Carta elettronica del docente. Il Collegio ha comunque posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'esecuzione della sentenza civile era intervenuta tardivamente, soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 800, oltre IVA e CAP, in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'attuazione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione soddisfa integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa risultante da un giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di ulteriori misure attuative.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese: queste possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, considerando il comportamento tenuto prima dell'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, l'accredito integrale delle somme o del beneficio riconosciuto dal giudicato soddisfa la pretesa esecutiva e determina la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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