Cassazione Penale, Sentenza n. 17594/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 10/11/2021 promossa dalla parte civile. Il ricorso mirava a riesaminare la decisione di merito, ma la società ricorrente era stata successivamente cancellata e il procuratore speciale ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in data 10/12/2022.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinunzia. La Corte ha ritenuto che la rinuncia, atto potestativo di natura abdicativa e personalissimo a efficacia immediata, provochi l'inammissibilità dell'impugnazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, quantificazione motivata dalla tempestività della rinuncia e dalla normativa applicabile.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che, unitamente alle altre, disciplina le cause di inammissibilita' dell'impugnazione; la rinuncia comporta l'inammissibilita' del ricorso secondo la lettura della Corte.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Indicata tra le disposizioni che prevedono l'inammissibilita' dell'impugnazione; la rinuncia rientra nelle cause previste dalla norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza l'applicazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione da determinare equamente in assenza di elementi che escludano la colpa.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., 17/12/2015, Rv. 266821 e Sez.5, 06/06/2016, Rv. 267373)
La sentenza di legittimita' viene utilizzata per definire la natura della rinuncia come atto potestativo, personalissimo e ad efficacia immediata e per chiarire che l'art. 616 non distingue tra cause di inammissibilita' ai fini dell'applicazione della sanzione.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se valida e tempestiva, determina l'inammissibilita' del ricorso; dunque chi rinuncia rinuncia anche alla riproposizione del gravame.
- La rinuncia e' un atto potestativo e personalissimo: deve essere manifestata da chi ha interesse o da suo procuratore con adeguati poteri e ha efficacia immediata.
- La sopravvenuta cancellazione o estinzione della persona giuridica puo' determinare la carenza di interesse e legittimare la rinuncia; in tali casi l'impugnazione e' spesso inammissibile.
- L'inammissibilita' per rinuncia può comportare condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo elementi che escludano la colpa; la tempestività della rinuncia puo' incidere sulla quantificazione.
- E' utile documentare e motivare la rinuncia e l'eventuale mancanza di interesse (es. cancellazione societaria) per ridurre il rischio di contestazioni e per ottenere una valutazione favorevole sulla sanzione.
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