Cassazione Penale, Sentenza n. 2633/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, sostenendo che la decisione di uccidere non dimostrerebbe l'elemento deliberativo necessario e che l'omicidio, avvenuto per strada senza complessi appostamenti, al più configurerebbe una preordinazione e non la premeditazione; (2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la confessione del Cantiello sarebbe stata ingiustamente svalutata e che tale confessione dimostrava la volontà di allontanarsi dal sodalizio criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il riconoscimento, da parte della Corte d'appello, dell'aggravante della premeditazione sulla base della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e delle dichiarazioni dello stesso Cantiello che indicavano la decisione di uccidere presa il giorno precedente e la concreta organizzazione (predisposizione di auto, armi, appostamento presso l'abitazione di Zippo vicino alla vittima). La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali che distinguono premeditazione e mera preordinazione e ha ritenuto che il lasso temporale e gli elementi organizzativi fossero sufficienti per la premeditazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la confessione era parziale, utilitaristica e non esprimeva resipiscenza, e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti alla luce della gravità e delle modalità del reato (omicidio commesso in pieno giorno, a volto scoperto, con ferocia) e della latitanza dell'imputato. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Richiamato come parametro per la valutazione delle attenuanti generiche: il giudice può considerare gli elementi ritenuti decisivi tra quelli elencati dall'articolo e limitarsi a quelli prevalenti per motivare il diniego o il riconoscimento del beneficio.
Giurisprudenza di legittimità (Cassazione)
richiami a Sez. 1 n. 5147/2015 Scanni; Sez. U n. 337/2008 Antonucci; Sez. 5 n. 42576/2015 Procacci; Sez. 1 n. 574/2019; Sez. 1 n. 41405/2019; Sez. 3 n. 28535/2014; Sez. 2 n. 23903/2020
La giurisprudenza distingue premeditazione (proposito duraturo e radicato, con arco temporale e persistenza volitiva tali da consentire ponderazione e possibile recesso) dalla mera preordinazione (apprestamento minimo dei mezzi immediatamente antecedente all'azione). Spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, se il lasso temporale, la modalità esecutiva e i mezzi impiegati sono sintomatici di deliberazione perdurante; inoltre è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego delle attenuanti generiche, senza dover esaminare tutti gli elementi favorevoli e contrari.
Massime di principio
- Per riconoscere la premeditazione è necessario accertare sia un arco temporale concreto che abbia consentito al reo di ponderare e avere la possibilità di recedere, sia indici di organizzazione (ripartizione di compiti, mezzi, pianificazione) che dimostrino la persistenza del proposito criminoso.
- La mancanza di lunghi appostamenti non esclude la premeditazione quando la vittima sia abituale e la pianificazione abbia previsto modalità pratiche (appostamenti brevi, auto, armi) tali da dimostrare l'organizzazione dell'azione.
- Il giudice può rifiutare le attenuanti generiche sulla base di un elemento ritenuto decisivo (es. gravità e modalità esecutive del reato, assenza di resipiscenza, confessione parziale o utilitaristica); non è obbligato a motivare su ogni singolo elemento favorevole evocato dalla difesa.
- Le valutazioni sulla sussistenza della premeditazione e sull'apprezzamento delle dichiarazioni confessorie rientrano principalmente nella cognizione del giudice di merito: la Cassazione verifica l'adeguatezza e la logicità dell'iter argomentativo, non riesamina i fatti in modo libero.
- In casi analoghi, se esistono riscontri testimonali o collaborativi che congiuntamente alle dichiarazioni dell'imputato indicano una decisione presa in un arco temporale apprezzabile e una sua concreta organizzazione, è probabile che i giudici ritengano configurata la premeditazione.
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