Ordinanza n. 2707/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 994 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso di primo grado, relativo alla possibilità di realizzare l’impianto mediante procedura abilitativa semplificata (PAS) anziché mediante autorizzazione unica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del TAR Piemonte n. 994 del 2026. La controversia riguarda il regime amministrativo applicabile alla realizzazione dell’impianto progettato: l’appellante sostiene l’utilizzabilità della procedura abilitativa semplificata (PAS), mentre la sentenza di primo grado ha ritenuto necessario il ricorso al procedimento di autorizzazione unica. L’istanza cautelare è stata valutata alla luce del fumus e, soprattutto, della prova del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. A un sommario esame, il Collegio ha ritenuto non provata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Tale pregiudizio non può essere identificato nel generico divieto di realizzare l’impianto mediante il regime semplificato della PAS, poiché l’impianto deve essere sottoposto al regime dell’autorizzazione unica. La decisione è stata assunta anche considerando il bilanciamento degli interessi coinvolti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare e della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza presuppone la prova di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente derivante dall’esecuzione; tale requisito non è integrato dal generico svantaggio consistente nell’impossibilità di utilizzare una procedura amministrativa semplificata.
- Quando la realizzazione di un impianto deve essere sottoposta al regime dell’autorizzazione unica, il mancato ricorso alla procedura abilitativa semplificata non costituisce, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile.
- La decisione sulla domanda cautelare richiede il bilanciamento degli interessi coinvolti, oltre alla verifica della concretezza e irreparabilità del pregiudizio allegato e provato.
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