Cassazione Penale, Ordinanza n. 20001/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. L'unico motivo, per come emerge dal testo, riguardava la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di legittimità ha ritenuto che la doglianza fosse non consentita in sede di legittimità perché meramente reiterativa di questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazione giuridica corretta; in particolare, la sentenza impugnata aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis valorizzando l'abitualità della condotta, desunta da due precedenti condanne per il medesimo reato.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di abitualità della condotta, desunta da due precedenti condanne per il medesimo reato.
delitto di evasione
Il ricorso riguardava una condanna già confermata in appello per evasione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazione giuridica corretta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta risulti abituale, potendo tale abitualità essere desunta da precedenti condanne per il medesimo reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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