Cassazione Penale, Sentenza n. 18842/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Rispoli impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere contestandone tre profili: 1) manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione degli indizi relativi alla sua partecipazione, come finanziatrice, alla realizzazione di una fabbrica clandestina di sigarette (capo E), con specifico riferimento a conversazioni intercettate ritenute equivoche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al concorso esterno in associazione mafiosa (capo C), sostenendo che gli elementi addebitati (interesse generico, uso di un locale, rapporti familiari) non dimostrerebbero attività di favore concreto agli associati; 3) inesistenza delle esigenze cautelari, per effetto di precedenti misure ablatorie che avrebbero azzerato la sua capacità economica, per la cessazione delle condotte nel 2018 e per l'assenza di attualità o concretezza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale distrettuale avesse fornito una motivazione ampia e analitica, indicante elementi concreti a sostegno del grave quadro indiziario (dichiarazioni di più collaboratori, conversazioni e chat WhatsApp, riscontri in procedimenti connessi e provvedimenti patrimoniali precedenti). La Corte ha precisato che in sede di controllo di legittimità non spetta riesaminare i fatti o riformulare valutazioni probatorie del giudice di merito se non è denunciata manifesta illogicità o violazione normativa. Quanto alle esigenze cautelari, la Cassazione ha confermato la relativa presunzione di adeguatezza della custodia per i reati aggravati da 416-bis e per il concorso esterno, ritenendo non idonee le deduzioni difensive (sequestro patrimoniale, decorso del tempo, mutato regime detentivo) a escludere la pericolosità, alla luce della persistente disponibilità di denaro liquido, della versatilità criminale e del ruolo manageriale ascritto alla indagata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce la valutazione dei 'gravi indizi di colpevolezza' ai fini delle misure cautelari; la Corte osserva che per l'adozione della misura è sufficiente un elemento probatorio idoneo a fondare una probabilità qualificata di responsabilità, senza richiedere l'intensità probatoria tipica del giudizio di merito
art. 192 cod. proc. pen. (commi terzo e quarto richiamati)
Richiamato in relazione alla nozione di indizio: la Corte precisa che il comma 2 (che richiede indizi precisi e concordanti) non è richiamato dall'art. 273, pertanto il livello richiesto per la misura cautelare è meno stringente rispetto al giudizio definitivo
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; incide sulla presunzione di pericolosità ai fini cautelari, tanto che per i reati aggravati da 416-bis si configura una presunzione relativa in ordine all'adeguatezza della custodia cautelare
art. 110 cod. pen.
Richiamato con riferimento al concorso di persone nel reato; il ricorso contestava applicazioni e presupposti del concorso, ma la Corte ha ritenuto insussistenti i vizi di diritto denunciati
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3 e 3-bis richiamati)
Regola le presumzioni di pericolosità e l'adeguatezza delle misure per reati associativi: la Corte chiarisce che per il concorrente esterno la presunzione è relativa anche sull'adeguatezza della custodia, ma può essere superata solo da elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma di natura esecutiva relativa all'informazione al direttore dell'istituto penitenziario sull'esistenza della misura: la Corte dispone l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In sede di Cassazione il controllo su misure cautelari è limitato: non si rivalutano i fatti ma si verifica la non manifesta illogicità della motivazione e la conformità alle norme; per ottenere accoglimento bisogna dimostrare errori di diritto o palese illogicità motivazionale
- Per reati connessi alla criminalità organizzata (art. 416-bis) e per il concorso esterno, esiste una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere: tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza di rischio di reiterazione o la perdurante impossibilità di nuocere
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, le intercettazioni e le conversazioni/chat integrate da riscontri processuali possono costituire un quadro indiziario idoneo a giustificare la misura cautelare, anche se si tratta di elementi indiziari circostanziali
- Il semplice decorso del tempo o l'esistenza di misure patrimoniali non sono automaticamente idonei a escludere le esigenze cautelari: occorre provare in modo concreto che il soggetto ha perduto qualsiasi capacità effettiva di influire sull'attività del sodalizio
- Nel contestare misure cautelari è strategico per la difesa concentrarsi su profili di diritto e su vizi motivazionali formali (incoerenze manifeste, errori logici, violazioni normative) piuttosto che su una rivalutazione complessiva del materiale probatorio, che è rimessa al giudice di merito
- Per il 'concorrente esterno' gli elementi utili a negare la pericolosità sono dati dalla prova di un effettivo mutamento delle condizioni finanziarie, dalla cessazione stabile di rapporti con il sodalizio o da elementi concreti che comprovino l'impossibilità di riprendere il contributo alla consorteria
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