Sentenza del 22/03/2019 n. 8125 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.A. aveva impugnato gli avvisi di mora relativi a IRPEG e ILOR per gli anni 1987-1990, riferiti alla società fallita, sostenendo di essere legittimato a rappresentarla quale amministratore di fatto e di avere un interesse personale all'impugnazione, anche in relazione alla possibile responsabilità per i debiti tributari della società ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso per carenza di interesse, poiché l'accertamento giudiziale del suo ruolo di amministratore di fatto era stato sospeso in appello. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto integralmente l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, la mancata riproposizione dei motivi di merito e, dall'altro, la sussistenza della legittimazione processuale e dell'interesse ad agire di G.A., considerato che la sentenza sulla quale egli fondava il proprio ruolo era stata successivamente integralmente riformata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sufficiente che G.A. avesse riproposto in appello le domande e i motivi già formulati in primo grado, senza necessità di ulteriori censure specifiche sul merito, poiché il primo giudice aveva deciso soltanto una questione pregiudiziale. Ha invece accolto il secondo motivo: la legittimazione processuale quale amministratore di fatto e l'interesse personale al ricorso non potevano fondarsi su una sentenza di primo grado successivamente integralmente riformata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata con rinvio, in diversa composizione, per verificare se G.A. disponesse comunque di effettivi poteri gestori nella società prima del fallimento e per decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non vi è stata una definitiva decisione sul merito degli avvisi di mora.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Termine lungo per l'impugnazione
La versione modificata dalla legge n. 69/2009, che ha ridotto il termine lungo a sei mesi, si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma. Per il giudizio iniziato nel 2008 continuava ad applicarsi il termine annuale, tenuto conto della sospensione feriale.
Art. 155, comma 5, c.p.c.
Proroga della scadenza al primo giorno non festivo
Se il termine processuale scade di sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Art. 112 c.p.c.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La Corte ha escluso la violazione poiché, quando il primo giudice decide una questione pregiudiziale senza esaminare il merito, è sufficiente riproporre in appello le domande e i motivi non esaminati.
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Contenuto dell'atto di appello tributario
Nel processo tributario, i motivi non esaminati in primo grado perché assorbiti da una questione preliminare possono essere riproposti in appello senza necessariamente formulare una specifica censura contro la mancata decisione sul merito.
Art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concreto, attuale e finalizzato a ottenere un'utilità giuridicamente apprezzabile non conseguibile senza l'intervento del giudice. Deve sussistere per tutta la durata del processo.
Art. 75, comma 3, c.p.c.
Rappresentanza processuale delle persone giuridiche
Chi agisce in nome di una società deve avere il potere di rappresentarla. Se tale potere deriva da una nomina formale risultante da atti pubblici, il potere può normalmente essere verificato dai terzi; se invece viene fatto valere un ruolo di amministratore di fatto, spetta all'interessato dimostrarne l'esistenza.
Art. 2697 c.c.
Chi afferma di essere amministratore di fatto e di avere, per tale ragione, la capacità di rappresentare la società deve provare i concreti poteri gestori esercitati, soprattutto quando tale qualità non risulta dal registro delle imprese.
Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Responsabilità per debiti tributari della società
La possibile responsabilità personale dell'amministratore per obbligazioni tributarie della società può giustificare un interesse personale all'impugnazione, ma tale interesse presuppone l'effettivo accertamento della qualità e dei poteri gestori rilevanti.
Art. 346 c.p.c.
Riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte
Le domande e le eccezioni non esaminate dal primo giudice perché assorbite devono essere riproposte in appello; non è necessaria una specifica impugnazione della pronuncia se il giudice non le ha rigettate nel merito.
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio per una società sostenendo di esserne amministratore di fatto deve dimostrare concretamente l'esercizio di poteri gestori e rappresentativi; il semplice richiamo a una sentenza non definitiva o successivamente riformata non è sufficiente.
- L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale al momento della decisione e deve permanere durante tutto il processo; non basta un rischio meramente eventuale o una possibile conseguenza futura non adeguatamente dimostrata.
- Quando il giudice di primo grado definisce la causa per una questione preliminare senza esaminare il merito, in appello è normalmente sufficiente riproporre le domande e i motivi già formulati, senza dover censurare autonomamente la mancata pronuncia sul merito.
- La riforma integrale della sentenza sulla quale una parte fonda la propria legittimazione o il proprio interesse impone al giudice di verificare nuovamente tali presupposti sulla base di elementi autonomi e stabili.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: comporta la riapertura dell'esame davanti al giudice indicato dalla Corte, che dovrà accertare i fatti e decidere nuovamente.
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