Cassazione Civile, Sentenza n. 1918/2021 del 28/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto, da parte del TAR Puglia, della domanda di annullamento della revoca da parte della Regione Puglia del finanziamento per la realizzazione e gestione dell'interporto regionale. La ricorrente deduceva che il giudice amministrativo aveva ecceduto la propria giurisdizione sostituendosi alla discrezionalità della P.A., fondando il rigetto su valutazioni di merito (presunta inaffidabilità della società basata su mancata conclusione di partnership e mancata prestazione di garanzie) non contemplate nel provvedimento impugnato, e denunciava violazioni di norme costituzionali e di diritti di difesa e di processo equo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile e hanno rigettato le censure della ricorrente. Il Consiglio di Stato e il TAR avevano legittimamente confermato la revoca del finanziamento: la Regione, dopo un'istruttoria e in presenza di plurimi inadempimenti (mancato perfezionamento dell'acquisto dei suoli, mancata restituzione integrale di somme, mancata prestazione di polizza fideiussoria, assenza di partnership industriale per l'apporto finanziario), ha esercitato un legittimo potere discrezionale di rivalutazione della fattibilità dell'intervento e dell'affidabilità del soggetto attuatore. Non è stato ravvisato eccesso di potere giurisdizionale; inoltre la ricorrente non era legittimata a sollevare ex post il difetto di giurisdizione avendo già instaurato il giudizio davanti al TAR e risultando soccombente nel merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (importi specificati a favore della Regione e di Mercitalia) e adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
La ricorrente invocava il diritto al giusto processo; il giudice ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché non è emerso uno sconfinamento nel merito o un indebito sostituirsi alla discrezionalità amministrativa.
Costituzione, art. 103, comma 1
Richiamata in relazione al riparto di giurisdizione; il giudice ha confermato la competenza della giustizia amministrativa a decidere sulla revoca del finanziamento nel caso concreto.
Codice del processo amministrativo (CPA), artt. 7 e 34, comma 2
Gli articoli sono stati evocati dalla ricorrente per censurare presunti limiti di giurisdizione e difetti procedurali; il collegio ha ritenuto infondate le censure e che il giudice amministrativo non abbia introdotto obblighi nuovi rispetto all'istruttoria e agli impegni già assunti dall'ente beneficiario.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 6 e 13
Rilevati dalla ricorrente per violazione del diritto a un processo equo e a rimedi effettivi; il giudice ha escluso la violazione ritenendo la tutela giurisdizionale effettiva e legittima la valutazione amministrativa confermata.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, art. 47
Invocata in tema di effettività della tutela giurisdizionale; il Collegio ha ritenuto che il giudice amministrativo non abbia menomato la tutela né il diritto di difesa.
DPR n.115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso
Norma applicata per disporre l'integrazione del contributo unificato a carico della ricorrente in ragione dell'esito del giudizio e della data di proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La revoca di finanziamenti pubblici già parzialmente erogati può legittimamente fondarsi su una rivalutazione discrezionale da parte dell'amministrazione sulla fattibilità del progetto e sull'affidabilità del beneficiario, quando emergano indici oggettivi di inaffidabilità e inadempimenti.
- Se il giudice amministrativo si limita a confermare la legittimità dell'atto amministrativo senza sostituirsi al merito, non si configura automaticamente un eccesso di potere giurisdizionale.
- Impegni assunti dal beneficiario (anche in sede cautelare davanti al TAR) quali la prestazione di garanzie o la formalizzazione di partnership, se non adempiuti, possono costituire elementi decisivi per la revoca del finanziamento.
- Chi instaura il giudizio davanti a un collegio e viene soccombente nel merito perde in genere la legittimazione a sollevare ex post il difetto di giurisdizione se non ha contestato la competenza in primo grado.
- La valutazione di interesse pubblico e di fattibilità finanziaria di un progetto rientra nella sfera discrezionale della P.A.; il sindacato giudiziale verifica la legittimità ma non sostituisce la valutazione politico‑amministrativa salvo vizi di illegittimità.
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