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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16064/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società creditrice ha impugnato il decreto del Tribunale di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva di ammissione al passivo nella misura di prevenzione patrimoniale promossa nei confronti di Antonio Gentile. La ricorrente ha sostenuto che: 1) gli organi della procedura erano a conoscenza del domicilio presso il proprio difensore sin da luglio 2022; 2) il credito non poteva essere tempestivamente quantificato, rendendo impossibile chiedere l'ammissione nei termini; 3) non era possibile utilizzare l'istituto della "ammissione con riserva" previsto dalla legge fallimentare, in quanto estraneo alla procedura di prevenzione

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi formali: il difensore che ha proposto il ricorso non era munito della procura speciale richiesta per partecipare, nelle procedure di prevenzione, per i terzi interessati (art.100 c.p.c. richiamato), e la procura speciale allegata era stata rilasciata successivamente alla presentazione del ricorso (dunque non sanava il difetto). La conversione dell'atto proposto dinanzi al Tribunale in ricorso per Cassazione non può supplire ai requisiti di forma e rappresentanza propri dell'impugnazione in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia) art. 57 e ss.

    Regolano la procedura di verifica e fissazione dell'udienza per l'accertamento dei crediti nella misura di prevenzione; la Corte richiama tali norme come contesto procedurale della domanda di ammissione al passivo

  • d.lgs. n. 159/2011 artt. 58 comma 5 e 59 comma 9

    Indicano la competenza e le norme di impugnazione nell'ambito delle misure di prevenzione; su tale base è stata ritenuta competente la Corte di Cassazione alla ricezione del ricorso

  • art. 100 cod. proc. civ.

    La procedura di prevenzione richiede che il terzo interessato agisca esclusivamente per mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti; la mancata procura speciale rende l'impugnazione inammissibile e non sanabile ex post

  • art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.

    La norma sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza in generale non è applicabile per sanare l'assenza della procura speciale richiesta nella specifica fattispecie di impugnazione in Cassazione

  • art. 586, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente la trasmissione degli atti al giudice competente quando l'impugnazione viene proposta al giudice sbagliato; tuttavia la conversione non deroga ai requisiti formali e sostanziali dell'impugnazione richiesta dal giudice competente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna della parte che propone impugnazione inammissibile al pagamento delle spese e, se del caso, di una somma alla Cassa delle Ammende; qui la Corte ha applicato tale sanzione

Massime di principio

  • In procedura di prevenzione un terzo che intende far valere crediti deve stare in giudizio esclusivamente tramite difensore munito di procura speciale; l'assenza di tale procura rende l'impugnazione inammissibile e non è sanabile con procura rilasciata successivamente
  • La conversione dell'atto presentato al giudice incompetente non consente di elidere i requisiti formali e sostanziali propri dell'impugnazione che sarebbe dovuta essere proposta davanti al giudice competente; l'atto "convertito" deve comunque rispettare le regole dell'impugnazione corretta
  • La possibilità di chiedere l'ammissione con riserva prevista in diritto fallimentare non si applica automaticamente alle procedure di prevenzione: in tali procedure i rimedi e le regole sono quelli specificamente previsti dal codice delle misure di prevenzione
  • Per ottenere l'ammissione tardiva al passivo occorre dimostrare che il ritardo sia imputabile a causa non dipendente dal creditore; mere ragioni di quantificazione tardiva o di conoscenza del domicilio non sono automaticamente idonee a giustificare la tardività
  • Le irregolarità formali rilevanti (es. difetto di rappresentanza speciale) espongono il proponente a condanne per spese e sanzioni pecuniarie; è quindi essenziale verificare prima della proposizione dell'impugnazione la correttezza dei poteri e delle formalità del difensore

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