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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35032/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pitassi impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che lo aveva condannato, in parziale riforma del tribunale, per i reati di falso ideologico (art. 483 c.p., capo A) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p., capo B). Il ricorrente sosteneva, in sintesi: 1) che la dichiarazione falsa contestata (capo A) derivava dalla compilazione di un modulo prestampato non immediatamente intelligibile, con conseguente esclusione del dolo necessario per il reato di falso ideologico; 2) che non si trattò di una "gara" e, comunque, la sua falsa attestazione non poteva costituire un "mezzo fraudolento" idoneo a influire sull'esito della procedura (capo B), essendo la procedura una trattativa privata e la sua offerta risultata seconda, imposta solo dall'esclusione della prima offerente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sul piano sostanziale ma ha dichiarato il reato contestato al capo A (art. 483 c.p.) estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza di merito limitatamente a tale capo. Quanto al capo B (art. 353 c.p.), la Corte ha ritenuto che la condotta consistente nella falsa attestazione per accedere alla gara non costituisce, di per sé, un "mezzo fraudolento" rilevante ai fini del reato di turbata libertà degli incanti poiché si tratta di comportamenti anteriori all'allestimento della gara, inidonei a creare una concreta minaccia alla libera concorrenza: ha quindi annullato senza rinvio la condanna per il capo B perché il fatto non sussiste. In sintesi: capo A annullato per prescrizione; capo B annullato perché il fatto non sussiste. Il ricorrente ottiene quindi l'annullamento delle condanne in appello.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen. (falso ideologico)

    Applicato al caso di autocertificazione in modulo per partecipare a procedura amministrativa: la Corte di merito aveva ritenuto integrato il dolo dalla ripetizione della sottoscrizione e dalla consapevolezza delle condanne; la Cassazione ha però disposto l'annullamento per prescrizione.

  • art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)

    La Suprema Corte chiarisce che i "mezzi fraudolenti" sono attività ingannevoli idonee ad alterare concretamente lo svolgimento della gara; le mere falsità prodotte per accedere alla procedura (condotte anteriori all'allestimento della gara) non rientrano nella categoria penalmente rilevante se non idonee a creare una minaccia concreta alla libera concorrenza.

  • artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000 (autocertificazioni)

    Richiamati in relazione al contenuto del modulo prestampato; la giurisprudenza può tenere conto della forma del modulo nella valutazione del dolo ma, nel caso, la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in primo grado e in appello, pur annullando per prescrizione.

  • art. 38 d.lgs. n. 163/2006 (cause ostative alla partecipazione alle gare)

    Rilevante per la natura dell'attestazione resa dal ricorrente: la presenza di condanne (anche per reati ascritti tra i reati ostativi) giustifica la rilevanza penale della falsa attestazione ai fini della legittimità amministrativa, ma non necessariamente configura turbata libertà degli incanti se la falsità è antecedente e non idonea a perturbare la gara.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen. (prescrizione)

    La Corte ha applicato i principi sul calcolo della prescrizione: l'aumento per circostanze speciali va operato sulla pena massima del reato e non sul termine di sei anni; calcolati gli aumenti e considerata la sospensione, il termine prescrizionale è decorso per il reato di falso ideologico.

Massime di principio

  • La presentazione di false dichiarazioni o documenti per ottenere l'accesso a una gara/configurazione concorsuale integra tipicamente reati contro la fede pubblica (es. falso ideologico) ma non sempre costituisce "mezzo fraudolento" ai fini dell'art. 353 c.p.: per quest'ultimo è necessaria l'idoneità diretta a perturbare concretamente lo svolgimento della procedura e la libera concorrenza.
  • Le condotte anteriori all'allestimento della gara, tese a eludere cause ostative alla partecipazione, vanno valutate con attenzione: sebbene possano compromettere la legittimità amministrativa e integrare reati documentali, di norma non configurano la turbata libertà degli incanti se non risultano idonee a incidere sul corso della gara già avviata.
  • La forma del modulo (prestampato e non immediatamente comprensibile) può essere rilevante nella valutazione del dolo per il falso ideologico; tuttavia, la reiterazione della dichiarazione e la consapevolezza delle proprie condanne possono consentire di inferire il dolo anche quando si utilizza un modulo prestampato.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre applicare l'aumento per circostanze speciali sulla pena massima prevista per il reato e considerare sospensioni; ciò può determinare l'estinzione per prescrizione anche se in primo grado è stata inflitta condanna.
  • Una procedura negoziata o trattativa privata può essere qualificata come "gara" se l'amministrazione individua il contraente su base comparativa e sono noti criteri di selezione: la nomenclatura formale non è decisiva ai fini della qualificazione.

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