Sentenza del 14/06/2017 n. 2669 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Rigetto dell'appello - Contributo unificato aggiuntivo - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato rigettato e, conseguentemente, è stata ritenuta applicabile anche al processo tributario la condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. La parte appellante deve quindi versare un ulteriore importo pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità, anche nel processo tributario, del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Tale contributo è dovuto quando l'impugnazione viene respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile. La questione è stata valutata alla luce della finalità deflattiva della norma, diretta a scoraggiare impugnazioni avventate o meramente dilatorie, e dell'equiparazione del processo tributario al processo civile quanto all'assoggettamento al contributo unificato, a seguito della riforma del 2011.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La disposizione si applica anche alle impugnazioni tributarie: quando l'appello è integralmente respinto, inammissibile o improcedibile, l'impugnante è tenuto al pagamento di un contributo unificato aggiuntivo di pari importo.
Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla riforma legislativa del 2011
La norma ha ricondotto il processo tributario nell'ambito dei procedimenti soggetti al contributo unificato, determinando un'equiparazione, sotto questo profilo, al processo civile.
Massime di principio
- Nel processo tributario il rigetto integrale dell'appello, così come la sua inammissibilità o improcedibilità, può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello originario.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non è limitata al processo civile: dopo l'equiparazione introdotta dalla riforma del 2011, si applica anche alle impugnazioni tributarie.
- Prima di proporre un appello è opportuno verificare con particolare attenzione ammissibilità, procedibilità e fondatezza dei motivi, poiché un'impugnazione respinta può produrre un ulteriore onere economico.
- Il contributo aggiuntivo ha una funzione deflattiva e mira a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o prive di concrete probabilità di accoglimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 giu 2017Sentenza del 14/06/2017 n. 451 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 14 giu 2017Sentenza del 14/06/2017 n. 453 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 14 giu 2017Sentenza del 14/06/2017 n. 454 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 14 giu 2017Sentenza del 14/06/2017 n. 29565 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 giu 2017Sentenza del 14/06/2017 n. 62 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 14 giu 2017Sentenza del 14/06/2017 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →