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Sentenza

Sentenza del 14/06/2017 n. 2669 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Rigetto dell'appello - Contributo unificato aggiuntivo - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato rigettato e, conseguentemente, è stata ritenuta applicabile anche al processo tributario la condanna al pagamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. La parte appellante deve quindi versare un ulteriore importo pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità, anche nel processo tributario, del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Tale contributo è dovuto quando l'impugnazione viene respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile. La questione è stata valutata alla luce della finalità deflattiva della norma, diretta a scoraggiare impugnazioni avventate o meramente dilatorie, e dell'equiparazione del processo tributario al processo civile quanto all'assoggettamento al contributo unificato, a seguito della riforma del 2011.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto integrale o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La disposizione si applica anche alle impugnazioni tributarie: quando l'appello è integralmente respinto, inammissibile o improcedibile, l'impugnante è tenuto al pagamento di un contributo unificato aggiuntivo di pari importo.

  • Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla riforma legislativa del 2011

    La norma ha ricondotto il processo tributario nell'ambito dei procedimenti soggetti al contributo unificato, determinando un'equiparazione, sotto questo profilo, al processo civile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il rigetto integrale dell'appello, così come la sua inammissibilità o improcedibilità, può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello originario.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non è limitata al processo civile: dopo l'equiparazione introdotta dalla riforma del 2011, si applica anche alle impugnazioni tributarie.
  • Prima di proporre un appello è opportuno verificare con particolare attenzione ammissibilità, procedibilità e fondatezza dei motivi, poiché un'impugnazione respinta può produrre un ulteriore onere economico.
  • Il contributo aggiuntivo ha una funzione deflattiva e mira a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o prive di concrete probabilità di accoglimento.

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