Ordinanza n. 1522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto la domanda cautelare contro un'interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di rigetto del TAR, contestando il quadro indiziario posto dall'Amministrazione a fondamento dell'interdittiva antimafia. Ha dedotto, in particolare, l'insufficiente pregnanza degli elementi di controindicazione riferiti a soggetti con i quali intrattiene rapporti di parentela o frequentazione, anche alla luce di sopravvenienze processuali di segno assolutorio, nonché l'erronea valorizzazione dei contatti avuti con titolari controindicati di imprese aventi oggetto analogo a quello esercitato dall'appellante. Quest'ultimo ha prospettato una spiegazione alternativa di tali contatti, sostenendone l'idoneità a escludere la valenza sintomatica del pericolo di condizionamento mafioso. Ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla perdita dei mezzi di sostentamento dichiaratamente ricavati dall'attività zootecnica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, senza sospendere espressamente l'interdittiva antimafia né anticipare una valutazione definitiva sulla sua legittimità. Il Collegio ha ritenuto che le censure relative al quadro indiziario richiedessero un approfondito esame nella sede di merito, per verificare sia l'effettiva pregnanza degli elementi riferiti ai rapporti di parentela o frequentazione, anche considerando le sopravvenienze assolutorie, sia la plausibilità e l'efficacia della spiegazione alternativa dei contatti con soggetti controindicati. L'esigenza cautelare, collegata alla dichiarata perdita dei mezzi di sostentamento derivanti dall'attività zootecnica, è stata ritenuta adeguatamente soddisfabile mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata esaminata l'ordinanza cautelare del TAR.
d.lgs. 159/2011
Costituisce il quadro normativo di riferimento dell'interdittiva antimafia oggetto del giudizio, senza che l'ordinanza richiami uno specifico articolo.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo a un'interdittiva antimafia, quando le censure investono la pregnanza e la valenza sintomatica degli elementi indiziari, il giudice può ritenere necessario riservarne l'approfondimento alla fase di merito, anziché definire immediatamente la controversia cautelare mediante la sospensione dell'atto.
- La valutazione del rischio di condizionamento mafioso deve considerare concretamente la consistenza degli elementi riferiti ai rapporti di parentela o frequentazione e la loro effettiva idoneità sintomatica, nonché le eventuali sopravvenienze processuali rilevanti rappresentate dalla parte.
- La spiegazione alternativa fornita dall'interessato circa i contatti con soggetti controindicati deve essere esaminata quanto alla sua plausibilità e alla sua capacità di elidere la valenza sintomatica attribuita dall'Amministrazione a quei contatti.
- Quando l'interdittiva antimafia incide sui mezzi di sostentamento dichiarati derivanti dall'attività economica, l'esigenza cautelare può essere soddisfatta, in luogo della sospensione dell'atto, mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, qualora l'approfondimento delle censure richieda una cognizione non compatibile con la fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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