Sentenza del 25/02/2015 n. 1791 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Detrazione IVA - Diritto di detrazione - Frode IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce la tutela del diritto di detrazione in favore del soggetto passivo estraneo alla frode e privo di elementi tali da far presumere che ne fosse consapevole o che avrebbe dovuto accorgersene. La frode commessa da altri operatori della catena non determina automaticamente la perdita della detrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un soggetto passivo alla detrazione dell'IVA assolta a monte quando, nella catena delle cessioni, si sia verificata una frode IVA commessa da terzi, anteriormente o posteriormente all'operazione effettuata dal soggetto passivo. Il principio affermato è che la detrazione non può essere negata se il soggetto passivo non era a conoscenza della frode e non avrebbe potuto ragionevolmente conoscerla.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto di detrazione
Il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'IVA pagata a monte non è pregiudicato dal verificarsi, nella catena di cessioni, di un'operazione di frode IVA ascrivibile a terzi, precedente o successiva a quella realizzata dal medesimo soggetto passivo, se questi non ne abbia avuto o non avrebbe potuto averne conoscenza.
Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema IVA e può essere negato soltanto quando sia dimostrato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione collegata a una frode.
Massime di principio
- La frode IVA commessa da un altro soggetto della catena commerciale non comporta automaticamente il disconoscimento della detrazione nei confronti dell'acquirente estraneo.
- L'amministrazione deve dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode; non è sufficiente richiamare la sola esistenza dell'irregolarità.
- Il contribuente deve comunque adottare una diligenza ragionevole nelle proprie operazioni, verificando gli elementi anomali o sospetti del fornitore e della transazione.
- La collocazione temporale della frode, precedente o successiva all'operazione del soggetto passivo, non è decisiva: ciò che conta è l'effettiva conoscenza o conoscibilità della frode.
- In assenza di prova della consapevolezza o della colpevole mancata conoscenza, la detrazione dell'IVA deve essere mantenuta.
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