Cassazione Penale, Sentenza n. 34282/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per accesso indebito a dispositivi di comunicazione (art. 391‑ter c.p.), deducendo: (1) errore di diritto/ignoranza scusabile della rilevanza penale della detenzione del cellulare e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'incensuratezza; (2) assenza del dolo richiesto dall'art. 391‑ter comma 3 perché il cellulare sarebbe stato usato solo per navigare in Internet e non per comunicare con l'esterno, e tra l'altro non sarebbero stati prodotti dati di traffico che dimostrassero telefonate.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il reato previsto dall'art. 391‑ter c.p. (terzo comma) punisce la detenzione/ ricezione del dispositivo da parte del detenuto anche se il dispositivo non è stato utilizzato; si tratta di dolo generico (sufficiente la coscienza e volontà della ricezione/possesso), perciò la mancata acquisizione di dati di traffico è irrilevante rispetto alla contestazione di indebita ricezione. L'errore di diritto sul precetto è stato escluso perché non è stata dimostrata un'oscurità oggettiva o una condizione che renda inevitabile l'ignoranza della norma. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo e rimesso al giudizio discrezionale del giudice di merito; la sola incensuratezza o la scelta del rito abbreviato non giustificano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 391‑ter cod. pen.
terzo comma: punisce il detenuto che detenga o riceva un dispositivo idoneo alla comunicazione, anche se non utilizzato
La norma incrimina la sola ricezione/possesso del dispositivo da parte del detenuto; il dolo è generico (consapevolezza e volontà della ricezione/possesso) e non richiede una specifica finalità di comunicazione con l'esterno
d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, art. 9, comma 1, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173
Disposizione che ha introdotto l'art. 391‑ter c.p. per contrastare l'introduzione in carcere di telefoni e strumenti idonei a comunicare; la ratio rafforza l'interpretazione restrittiva rispetto all'innocuità dell'uso
art. 5 cod. pen.
Disciplina l'errore di diritto e letta dalla Corte come criterio per valutare l'eventuale scusabilità dell'ignoranza del precetto: l'errore è scusabile solo in presenza di oscurità oggettiva e insuperabile della norma
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile
Corte Cost. sent. n. 364 del 1988
Richiamata per il principio secondo cui l'ignoranza inevitabile della legge penale richiede criteri oggettivi (oscurità del testo, contrasti giurisprudenziali rilevanti, assicurazioni erronee, ecc.) per poter essere considerata scusabile
Massime di principio
- La detenzione o ricezione di un dispositivo idoneo alla comunicazione da parte di un detenuto è sanzionata dall'art. 391‑ter, terzo comma, anche se il dispositivo non è stato effettivamente utilizzato: il possesso è di per sé sufficiente.
- Il dolo richiesto dall'art. 391‑ter (terzo comma) è dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà di avere il dispositivo; non è richiesto lo specifico intento di comunicare con l'esterno.
- La mera navigazione internet tramite un cellulare in carcere non è "innocua": rientra nell'ambito degli strumenti idonei ad "effettuare comunicazioni" rilevanti ai fini della norma.
- L'errore di diritto è scusabile solo in presenza di un'oggettiva e insuperabile oscurità della norma o di circostanze oggettive (contrasti giurisprudenziali significativi, assicurazioni erronee, ecc.); la generica convinzione diffusa in un determinato ambiente non basta a integrare l'ignoranza inevitabile.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la sola incensuratezza o la scelta del rito abbreviato non impongono il loro automatico riconoscimento.
- La mancanza di dati di traffico telefonico non è necessariamente rilevante quando la contestazione riguarda la ricezione/possesso del dispositivo: l'onere probatorio su specifici elementi finali può essere irrilevante rispetto al reato di possesso/recezione.
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