Ordinanza n. 84/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 02/09/2025 con cui la Prefettura di Piacenza ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal Sig. -OMISSIS- in favore della sig.ra -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato richiesto in favore di una cittadina straniera
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 2 settembre 2025 con cui la Prefettura di Piacenza ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto in favore di una cittadina straniera. Nella fase cautelare il giudice ha ritenuto rilevante l'inerzia dell'interessato, il quale non aveva comunicato alla Prefettura la momentanea impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno e non aveva richiesto un termine per acquisire la disponibilità della firma digitale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In particolare, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto decisiva l'inerzia del richiedente rispetto agli adempimenti necessari: non era stata comunicata alla Prefettura la temporanea impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno, né era stato chiesto un termine per procurarsi la firma digitale. Non risultando costituita l'Amministrazione, il Collegio ha disposto nulla sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; sulla base della sommaria delibazione propria di tale fase, il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e ha rigettato l'istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone citate, a tutela dei loro diritti o della dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'inerzia dell'interessato rispetto agli adempimenti necessari per perfezionare il procedimento e la mancata interlocuzione con l'amministrazione possono escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
- Chi si trovi temporaneamente nell'impossibilità di sottoscrivere un contratto o un atto necessario al procedimento deve darne tempestiva comunicazione all'amministrazione e può chiedere un termine per regolarizzare l'adempimento; la mancata comunicazione e la mancata richiesta di proroga possono essere valutate negativamente ai fini cautelari.
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