Cassazione Civile, Ordinanza n. 38700/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di un operaio agricolo a tempo determinato dagli elenchi anagrafici. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto la reiscrizione, ma la Corte d'appello di Salerno, in riforma della decisione, ha accolto il ricorso dell'INPS ritenendo legittima la cancellazione sulla base del verbale ispettivo e di ulteriori elementi ritenuti idonei a mettere in dubbio l'attendibilità della prospettazione del lavoratore. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa valutazione delle risultanze probatorie e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2094 c.c. per asserita distorsione delle testimonianze e conseguente errata ricostruzione del fatto; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697, 2699 e 2094 c.c., sostenendo che la qualificazione come lavoratore autonomo/collaboratore familiare fosse ricavata dal verbale ispettivo senza contraddittorio e quindi inidonea a fondare la decisione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 230-bis c.c. e dell'art. 48 l. 203/1982 sul riparto dell'onere della prova, deducendo l'assenza di elementi per qualificare il rapporto come collaborazione familiare e la presenza di indici di subordinazione; 5) ulteriore censura per travisamento della prova e violazione delle stesse norme, chiedendo di dichiarare fittizi i rapporti di lavoro subordinato intercorsi con due aziende agricole. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e privo di una compiuta ricostruzione del fatto processuale e di una prospettazione alternativa idonea a consentire il controllo di legittimità; ha dichiarato inammissibili anche gli altri quattro motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente incardinate su vizi di nullità e violazione di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La deduzione dei vizi di legittimità non può essere usata per trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
È stata invocata per lamentare omessa pronuncia/omessa considerazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 132 c.p.c.
È stata richiamata come parametro della dedotta nullità della sentenza per insufficiente motivazione, ma senza specificità sufficiente.
art. 116 c.p.c.
Non consente di ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio se la censura è sostanzialmente diretta al merito.
art. 2094 c.c.
Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come non subordinato, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché tesa a una diversa lettura dei fatti.
art. 2697 c.c.
Il richiamo al riparto dell'onere della prova non è sufficiente se la censura mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
art. 2699 c.c.
Il verbale di accertamento è stato evocato come fonte probatoria, ma la sua valutazione resta riservata al giudice di merito.
art. 230-bis c.c.
Richiamato per sostenere la tesi della collaborazione familiare, senza però incidere sull'inammissibilità delle censure di merito.
art. 48 l. 203/1982
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nelle controversie sul rapporto agricolo.
art. 380-bis c.p.c.
È stata depositata proposta ai sensi di tale norma, con rituale comunicazione alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente costruita come violazione di legge o nullità è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio processuale denunciato deve essere specificamente allegato: occorre indicare il fatto processuale rilevante, il suo preciso contenuto e la soluzione alternativa invocata, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità dei testimoni, del contenuto dei verbali ispettivi e della ricostruzione del rapporto di lavoro.
- Le norme sul riparto dell'onere della prova e sulla qualificazione del rapporto non possono essere invocate per sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio quando la doglianza attiene in sostanza al merito.
- La dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. è scrutinabile in cassazione solo se si allega un vero errore di criterio legale di valutazione della prova, non quando si contesta semplicemente l'esito dell'apprezzamento probatorio.
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