Sentenza n. 599/2026 - Ancona, Sezione 2
per l' ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n.660/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza lamentando che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità del credito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e fondato nel merito, essendo rimasto ineseguito il titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza del giudicato e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudice del lavoro e la cui attribuzione deve essere eseguita dall'Amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiara antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto un credito nei confronti della pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale del titolo, salvo quanto già eventualmente corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione su istanza del creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non abbia contestato l'inadempimento al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del giudizio, anche se si è costituita solo formalmente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →