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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07323/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda proposta da una dipendente nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e la condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione di primo grado, respingendo la domanda. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione; 2) violazione degli artt. 416, terzo comma, e 437, secondo comma, c.p.c. perché la decisione sarebbe stata fondata su eccezioni e documenti tardivamente introdotti in appello; 3) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. La ricorrente sosteneva anche che, nel giudizio di merito, l'Amministrazione non avrebbe potuto introdurre nuovi allegati o eccezioni e che il giudice d'appello avrebbe valorizzato materiale processuale precluso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur deducendo un error in procedendo, la ricorrente non ha trascritto né sintetizzato i passaggi rilevanti dell'atto di appello del Ministero, impedendo il controllo di specificità richiesto dagli artt. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva deciso sulla base del materiale probatorio già acquisito in primo grado, ossia documenti prodotti dalla lavoratrice e testimonianze assunte in quel giudizio. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché, per le sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il vizio di motivazione nei termini prospettati, sia perché la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, perché l'Amministrazione si era limitata a costituirsi per l'eventuale discussione orale senza depositare controricorso. È stato inoltre dato atto dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di una violazione di legge che in realtà investe un error in procedendo resta soggetta ai requisiti di specificità del ricorso, e non consente il controllo di legittimità se il motivo non è adeguatamente autosufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Per le sentenze pubblicate dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, non è più proponibile il vizio di motivazione nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei requisiti di specificità dell'appello, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei requisiti di specificità dell'appello nel rito del lavoro, senza che la Corte potesse verificare la denunciata carenza per mancanza di trascrizione/sintesi degli atti rilevanti.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica esposizione dei motivi e l'indicazione/trascrizione degli atti e documenti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 416, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che precluderebbe in appello l'introduzione di nuove eccezioni e documenti, ma la censura è stata respinta per mancato confronto con la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 437, secondo comma, c.p.c.

    Invocato per sostenere la preclusione alla produzione tardiva in appello nel rito del lavoro; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva perché la decisione d'appello si fondava su prove già acquisite in primo grado.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012

    Ha modificato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sulla motivazione nei ricorsi avverso sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto, se spettante, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato quale parametro dell'importo del contributo unificato da versare in aggiunta in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che deduca un error in procedendo è scrutinabile in cassazione solo se è rispettato il principio di specificità: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, trascrivere o sintetizzare gli atti processuali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La doglianza che imputi alla sentenza l'uso di documenti o eccezioni tardivi deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; se il giudice di merito ha deciso sulla base di prove già ritualmente acquisite, la censura non coglie la ratio decidendi.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non è più ammissibile censurare la sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini previgenti; il ricorrente non può inoltre chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancanza di autosufficienza del ricorso e la mancata critica alla reale motivazione della decisione determinano l'inammissibilità dei motivi, indipendentemente dalla possibile fondatezza sostanziale delle questioni prospettate.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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