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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15882/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 6 luglio 2023 con cui la Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena relativa alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 ottobre 2021 (divenuta definitiva il 13 dicembre 2022). Il ricorrente contestava la determinazione del "reato più grave" ai fini della continuazione: sosteneva che il giudice della cognizione avrebbe dovuto individuare come reato più grave l'estorsione (anziché la fattispecie ritenuta) utilizzando il cosiddetto "criterio misto" elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, e che non poteva trovare applicazione il criterio di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., riservato al giudice dell'esecuzione. Denunciava altresì violazione e errata applicazione di artt. 81, comma 2 cod. pen., 657, comma 4 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché degli artt. 3, 13 e 27 Cost., e vizi di motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: quando la continuazione riguarda reati in parte già decisi con sentenza definitiva e in parte oggetto del nuovo giudizio, la valutazione della "violazione più grave" deve confrontare la pena già irrogata per i fatti già definiti con la pena determinata per i reati oggetto del nuovo giudizio, al fine di rispettare le determinazioni già coperte da giudicato e di rapportare grandezze omogenee. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha valutato correttamente tutti i profili della pena così come determinata dalla Corte di appello in sede di cognizione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato come la fattispecie di associazione di tipo mafioso sia stata oggetto della valutazione di continuazione tra reati; la norma definisce il reato principale oggetto di comparazione nella continuazione.

  • art. 629 cod. pen.

    art. 629, secondo comma; art. 629, terzo comma, n. 1 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla fattispecie estorsiva che il ricorrente riteneva dovesse essere considerata la violazione più grave.

  • D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

    Richiamata per l'aggravante normativa applicata ai reati oggetto del giudizio.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Principio sulla continuazione e individuazione della violazione più grave; la Corte ha ricordato che in generale in sede cognitoria la violazione più grave si individua in astratto in base alla pena edittale, temperata dalle concrete modalità di manifestazione.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti dell'accoglimento dell'istanza ai fini dell'espiazione in corso; rilevante per la richiesta del ricorrente di rideterminazione della pena al fine di ottenere benefici di esecuzione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Criterio che il ricorrente riteneva applicabile; la Corte ha chiarito che tale criterio (che considera più grave la violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave) è dedicato alle istanze ex art. 671 cod. proc. pen. di competenza del giudice dell'esecuzione e trova applicazione nel confronto tra pene concretamente irrogate quando è necessario rispettare il giudicato.

  • artt. 3, 13, 27 Cost.

    Citati dal ricorrente in ordine a profili di diritti e garanzie costituzionali; la Corte non ha ritenuto che sussistessero violazioni costituzionali emergenti dal modo in cui è stata determinata la violazione più grave e la pena, alla luce del rispetto del giudicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 (Ciabotti)

    Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347

    Riferimento alla "criterio misto" in sede cognitoria: indicazione che, in linea generale, la violazione più grave si individua in astratto con riferimento alla sanzione edittale temperata dalle concrete modalità di manifestazione. Tuttavia la Corte ha ribadito che questa regola va integrata con la necessità di rispettare il giudicato quando reati in continuazione comprendono fatti già definitivamente giudicati.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015 (Fragnoli)

    Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582

    Principio secondo cui, se una parte delle condotte è già coperta da sentenza definitiva, la comparazione deve avvenire tra la pena già irrogata e la pena irroganda per i nuovi reati, per rispettare le valutazioni coperte da giudicato e rapportare grandezze omogenee.

Massime di principio

  • Se la continuazione riguarda reati in parte già definiti con sentenza definitiva e in parte nuovi, la "violazione più grave" va individuata confrontando la pena già irrogata per i reati definiti con la pena irroganda per i reati nuovi, per rispettare il giudicato e rapportare grandezze omogenee.
  • Il cosiddetto "criterio misto" (valutazione astratta della pena edittale temperata dalle concrete modalità) è principio guida in sede cognitoria, ma non esclude l'obbligo di confronto con le pene già definitive quando il giudicato è coinvolto.
  • Il criterio di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (considerare più grave la violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave) trova applicazione specifica nelle valutazioni del giudice dell'esecuzione e quando occorre rispettare le determinazioni di pena già coperte da giudicato.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel valutare istanze di rideterminazione della pena, verifica se il giudice della cognizione ha rispettato i principi di diritto applicabili; se la valutazione è congrua e rispetta il giudicato, l'istanza di rideterminazione deve essere rigettata.
  • Le questioni di diritto astratto sulla individuazione del reato più grave possono essere influenzate dalla situazione processuale (es. presenza di sentenze definitive) e quindi non esiste un'unica regola astratta applicabile a tutti i casi senza valutare la composizione del giudicato.
  • Chi prosegue con ricorso per rideterminazione in sede di esecuzione deve dimostrare che la valutazione del giudice della cognizione sia stata erronea e non semplicemente preferire un diverso criterio teorico; il rispetto del giudicato ha rilevanza preponderante.

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