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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15643/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato il Tribunale di Palermo nella statuizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nella confisca di una serie di beni intestati a Giuseppe Tabone e suoi familiari e nella condanna di Gianmarco Tabone al pagamento delle spese processuali. Le censure principali riguardavano: 1) la mancata attualità della pericolosità sociale di Giuseppe, posto che l'ultima condotta rilevante risale al 2017 e che dal 2018 al 2022 era stato detenuto; 2) l'eccessiva ed indebita estensione temporale della pericolosità a partire dal 2007 basata sulle dichiarazioni del collaboratore Calogero Rizzuto; 3) vizi di motivazione e carenza di prova circa la provenienza illecita dei beni confiscati e la sproporzione tra redditi leciti e acquisti; 4) la misura personale ritenuta eccessivamente penalizzante rispetto all'effettiva pericolosità; 5) la condanna alle spese di Gianmarco nonostante la restituzione di alcuni beni a suo favore.

La decisione

La Corte di legittimità ha pronunciato decisione parzialmente favorevole ai ricorrenti. Ha accolto il ricorso di Giuseppe Tabone limitatamente alla misura personale: ha annullato il decreto impugnato nella parte relativa alla sorveglianza speciale e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sulla persistenza dell'attualità della pericolosità, richiedendo una motivazione concreta che valuti il lungo lasso temporale intercorrente, il periodo di detenzione e gli accadimenti successivi alla scarcerazione. Ha rigettato nel resto il ricorso di Giuseppe relativamente alla misura patrimoniale, ritenendo non consentito in sede di legittimità riesaminare nel merito gli accertamenti sui redditi e sulla sproporzione già valutati dai giudici di merito. Quanto a Gianmarco, la Corte ha annullato senza rinvio la statuizione che lo condannava al pagamento delle spese processuali, dato che gli era stato riconsegnato il compendio aziendale, eliminando quindi la condanna alle spese. In sintesi: annullamento con rinvio per la misura personale di Giuseppe; rigetto per il resto (misure patrimoniali confermate); annullamento senza rinvio della condanna alle spese nei confronti di Gianmarco.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 67, comma 3

    Norma richiamata per la sospensione delle licenze e altre misure accessorie connesse all'applicazione della sorveglianza speciale; la Corte ha confermato l'uso di tale disposizione nell'ambito della misura personale ma ha chiesto una verifica dell'attualità della pericolosità prima di confermarla definitivamente.

  • decreto-legge n. 152/1991, art. 7

    Richiamato in relazione all'aggravante applicata alla condanna per favoreggiamento che ha costituito parte della base fattuale per la valutazione della pericolosità sociale.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 18, comma 1

    Richiama il principio di autonomia tra misure personali e patrimoniali: la Corte lo applica per spiegare che l'annullamento con rinvio della misura personale non vincola la statuizione sulla confisca, la quale può essere valutata indipendentemente.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 111/2017 (Gattuso)

    La Corte di cassazione si è richiamata allo storico principio delle Sezioni Unite secondo cui l'appartenenza 'più ampia' rispetto alla partecipazione non giustifica automaticamente la presunzione di pericolosità; va valutato l'effetto del decorso del tempo, del periodo detentivo e di eventuali cambiamenti di vita nella verifica dell'attualità della pericolosità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 291/2013

    Richiamata per il principio secondo cui il periodo di detenzione non può essere irrilevante nella valutazione della persistenza della pericolosità sociale e che l'organo che applica la misura deve valutare l'attualità al momento dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La persistenza dell'attualità della pericolosità sociale richiede motivazione specifica e concreta se è intercorso un lungo lasso di tempo tra le ultime condotte rilevanti e l'applicazione della misura; non è sufficiente un argomento puramente indiziario o basato su "massime di esperienza".
  • Il periodo di detenzione dell'interessato è un elemento rilevante e non neutro nella valutazione della possibile modificazione della sua pericolosità: il giudice deve considerare sia la durata della detenzione sia il comportamento tenuto e gli elementi emersi durante la permanenza in carcere.
  • L'appartenenza o la contiguità ad ambienti mafiosi non comporta automaticamente una presunzione assoluta di pericolosità perpetua; il giudice deve corroborare tale valutazione con elementi concreti e attuali.
  • Le misure patrimoniali sono autonome rispetto alle misure personali: anche se una misura personale viene annullata o rinviata, la confisca può essere valutata e confermata indipendentemente, purché sostenuta da adeguata istruttoria e motivazione.
  • In Cassazione non è consentito riesaminare pienamente il merito degli accertamenti di fatto (es. calcoli di sproporzione, valutazione di perizie tecniche o di documenti non allegati): le censure che richiedono nuova valutazione probatoria sono inammissibili salvo profili di diritto o carenze motivazionali gravi.
  • Quando un giudice di merito accoglie le eccezioni di una parte (p.es. restituzione di beni a un interveniente), non è coerente poi condannare la stessa parte alle spese processuali; la Cassazione può correggere tali statuizioni senza rinvio.

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