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Ordinanza

Ordinanza n. 124/2026 - Salerno, Sezione 3

quanto al ricorso introduttivo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’immigrazione sull’istanza presentata in data -OMISSIS- volta ad ottenere il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nonché la condanna dell’amministrazione intimata a provvedere sull’istanza medesima mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine che il tribunale vorrà fissare; quanto ai motivi aggiunti depositati in data -OMISSIS-, l’annullamento, previa sospensione: del provvedimento di rigetto emesso in data -OMISSIS- dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno (notificato in pari data), con cui è stata respinta l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 emesso in data 20/01/2026.

Giustizia amministrativa202502109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato nelle more del giudizio sul silenzio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente proposto un’azione avverso il silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, impugnato con motivi aggiunti. Il diniego è stato motivato dal fatto che, pur risultando complessivamente 40 giornate lavorative, non sarebbe stata raggiunta la media di 13 giornate mensili in tre mesi, ritenuta necessaria sulla base della circolare interministeriale INL del 27 ottobre 2023. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha contestato l’assenza di un autentico fondamento normativo di tale requisito interpretativo, evidenziando inoltre la documentazione contributiva attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche tenuto conto delle peculiarità del lavoro agricolo. È stata proposta domanda cautelare di sospensione del diniego, deducendo l’illegittimità del provvedimento e il rischio di espulsione dal territorio nazionale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento di diniego. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure relative al fondamento normativo dell’interpretazione amministrativa sulla media di 13 giornate mensili richiedano un più approfondito esame nella sede di merito. Ha richiamato l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, secondo cui il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato può chiedere la conversione del permesso, nonché il principio affermato dal Consiglio di Stato secondo cui le circolari ministeriali svolgono una funzione interpretativa interna e non possono attribuire alla legge un significato autentico vincolante per tutti gli interessati. Ha valorizzato, inoltre, la documentazione contributiva dalla quale risultava lo svolgimento di attività lavorativa per il numero di giornate indicato negli atti. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto grave e irreparabile il pregiudizio connesso al pericolo di espulsione dal territorio nazionale. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

    La disposizione individua il presupposto legislativo della conversione del permesso di soggiorno: lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato; il giudice ha ritenuto meritevole di approfondimento la questione se la circolare possa aggiungere il requisito della media di 13 giornate mensili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti connessi impugnati con i motivi aggiunti, senza che l’ordinanza sviluppi una specifica decisione sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, accolta in presenza di un fumus meritevole di approfondimento e di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • circolare interministeriale INL del 27 ottobre 2023

    È stata utilizzata dall’amministrazione per sostenere il requisito della media di 13 giornate lavorative mensili in tre mesi; il TAR ha richiamato il principio secondo cui le circolari hanno funzione interpretativa interna e non possono svolgere una funzione di interpretazione autentica della legge.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato; un requisito ulteriore deve trovare un adeguato fondamento nella legge e non può essere introdotto autonomamente da una circolare amministrativa.
  • Le circolari ministeriali hanno funzione interpretativa e organizzativa interna per gli uffici, ma non costituiscono interpretazione autentica della legge né possono innovare i presupposti sostanziali previsti dalla disposizione legislativa applicata.
  • Nella fase cautelare, la questione sulla legittimità del diniego fondato su un requisito elaborato da una circolare presenta fumus boni iuris quando la documentazione prodotta attesta lo svolgimento di attività lavorativa e il fondamento normativo del requisito aggiuntivo necessita di approfondimento nel merito.
  • Il pericolo di espulsione dal territorio nazionale può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della sospensione cautelare di un diniego relativo alla conversione del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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