Sentenza del 19/11/2019 n. 29985 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, rideterminando ai fini IVA, IRPEF e IRAP un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, poiché i ricavi risultavano inferiori a quelli stimati mediante gli studi di settore. Il contribuente aveva contestato l'accertamento, anche per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittima la pretesa tributaria e infondata la censura formale. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, dichiarando successivamente di aver aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, a seguito dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata, è venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del ricorso. L'Agenzia non ha contestato tale richiesta. Non è stata quindi esaminata nel merito la correttezza dell'accertamento basato sugli studi di settore né la questione relativa all'indicazione del responsabile del procedimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016
La norma consente la definizione agevolata dei carichi e delle pretese oggetto della controversia. L'adesione del contribuente, quando determina il venir meno dell'interesse alla decisione giudiziale, può comportare la cessazione della materia del contendere.
Studi di settore
Nel caso concreto gli studi di settore erano stati utilizzati dall'Amministrazione per stimare ricavi superiori a quelli dichiarati e per rideterminare il reddito imponibile ai fini IVA, IRPEF e IRAP. La Corte, tuttavia, non ha valutato nel merito la legittimità di tale utilizzo.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata che rende inutile la prosecuzione del giudizio, il processo può concludersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una decisione favorevole nel merito: indica che non esiste più un interesse concreto alla pronuncia giudiziale.
- Se il giudizio termina per definizione agevolata, il giudice può compensare integralmente le spese, soprattutto quando nessuna delle parti formula opposizione alla chiusura del processo.
- In presenza di una definizione agevolata, le questioni originarie dell'accertamento, comprese quelle relative agli studi di settore e ai vizi formali dell'avviso, possono rimanere senza esame.
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