Sentenza n. 2124/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza n. 6231/2024, depositata e resa pubblica il 30.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente, per complessivi € 1.000,00. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’assegnazione della carta elettronica, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha rilevato che il titolo era divenuto definitivo, che era stato notificato all’amministrazione e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, imponendo il deposito telematico della prova dell’avvenuto adempimento. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli eventuali atti contabili necessari, non potendo l’esaurimento degli stanziamenti o l’indisponibilità di cassa giustificare la mancata esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, stabilendola nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, anche d’ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e strumento di effettività della tutela.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve la penalità di mora.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine era decorso senza adempimento.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Dpcm 28 novembre 2016
Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica, che il Ministero deve attribuire per le annualità riconosciute dal giudicato.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il termine processuale applicabile al rito camerale risulta rispettato.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nel testo vigente, in relazione all’efficacia esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
È richiamato quale disposizione che ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all’obbligo di conformarsi al contenuto del giudicato nel caso deciso.
- Quando l’amministrazione non dimostra di avere eseguito il titolo giudiziale e sono decorsi i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato, individuando gli atti amministrativi e contabili necessari.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esercizio del potere in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, anche con facoltà di delega a un funzionario dell’amministrazione interessata.
- Nell’esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’adempimento; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, fino all’effettiva esecuzione, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, entro un limite massimo diretto a evitare una locupletazione sproporzionata, nella specie fissato al 10% dell’importo dovuto.
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