Sentenza n. 6841/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. I-quater, 3 luglio 2025 n. 13176, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 3 luglio 2025 n. 13176, che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria e gli atti del concorso interno per 2.662 posti da vice ispettore della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, vice sovrintendente promosso per meriti straordinari, aveva contestato la graduatoria del concorso interno per titoli a 2.662 posti da vice ispettore, i decreti di approvazione e rettifica, la circolare di avvio delle assegnazioni e del corso, il bando e i criteri di valutazione dei titoli. Sosteneva che, ai fini del punteggio per l'anzianità di servizio, dovesse essere considerata la retrodatazione della decorrenza giuridica derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza dei vice sovrintendenti promossi per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta ai colleghi promossi mediante selezione o concorso. In appello ha dedotto, da un lato, la violazione dei criteri sugli effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, sostenendo che non si fosse formato alcun rapporto esaurito; dall'altro, l'omesso esercizio del potere di disapplicazione del bando e degli atti concorsuali. L'appellante ha inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto all'allineamento della decorrenza giuridica, domanda non proposta in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha anzitutto dichiarato inammissibile la nuova domanda di accertamento del diritto all'allineamento della decorrenza giuridica, poiché proposta per la prima volta in appello. L'art. 104 c.p.a. vieta in modo assoluto le domande nuove, imponendo il rispetto dell'oggetto del giudizio di primo grado e del doppio grado di giurisdizione. Esaminati comunque i motivi diretti contro la sentenza appellata, il Collegio li ha respinti. Ha ritenuto che la mancata tempestiva impugnazione delle nomine dei colleghi che, beneficiando della retrodatazione, avevano scavalcato l'appellante nell'anzianità di qualifica avesse consolidato le rispettive posizioni di ruolo. Tale consolidamento rende i provvedimenti e le posizioni di anzianità insensibili alla successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata. La posizione in ruolo del personale della Polizia di Stato, quale elemento determinante della gerarchia interna, non poteva quindi essere automaticamente modificata né sostituita da un'anzianità meramente virtuale ai soli fini concorsuali. L'amministrazione ha correttamente valutato i titoli sulla base della situazione risultante al momento della domanda e del bando, non essendo intervenuto un preventivo aggiornamento del ruolo; l'interessato non aveva impugnato il ruolo di anzianità, non aveva presentato istanza di riallineamento ai sensi dell'art. 24-quater, comma 7, d.P.R. n. 335/1982 e non aveva impugnato il bando nella parte relativa alla valorizzazione dell'anzianità. È stata inoltre esclusa la possibilità di disapplicare il bando: non ricorreva un contrasto tra norma nazionale e diritto dell'Unione europea e, trattandosi di interessi legittimi derivanti da atti autoritativi di inquadramento e collocazione nel ruolo, non trovavano applicazione gli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, Allegato E. Non è ammesso un autonomo giudizio di accertamento volto a ottenere un diverso inquadramento senza tempestiva impugnazione dell'atto autoritativo. L'appello è stato pertanto respinto, con conferma della sentenza del TAR. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982
nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica del soggetto promosso per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale della medesima qualifica, vincitore di selezione o concorso, promosso in data successiva al verificarsi dei fatti meritori, ma con decorrenza della qualifica antecedente a quella dei colleghi promossi per meriti straordinari
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, ma gli effetti della pronuncia non incidono sui rapporti amministrativi ormai esauriti e sulle posizioni di ruolo non tempestivamente impugnate.
art. 3 d.P.R. n. 335/1982
nell’àmbito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità
L'anzianità determina direttamente la collocazione gerarchica del personale della Polizia di Stato; lo scavalcamento produce quindi una lesione concreta e attuale già al momento in cui si verifica.
art. 24-quater, comma 7, d.P.R. n. 335/1982
La mancata presentazione dell'istanza di riallineamento prevista dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno degli elementi considerati dal giudice per escludere la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità ai soli fini concorsuali.
art. 104, comma 1, c.p.a.
nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio
Il divieto di domande nuove è assoluto e impedisce di introdurre in appello una domanda di accertamento non proposta in primo grado, anche quando la nuova domanda sia collegata ai fatti già dedotti.
art. 29 c.p.a.
sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione
Le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate nel termine decadenziale si consolidano e resistono anche alla successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma posta a base dell'atto.
art. 41 c.p.a.
sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione
Concorre a individuare il termine per impugnare gli atti amministrativi lesivi, il cui decorso determina il consolidamento delle posizioni non contestate.
artt. 4 e 5, legge 25 marzo 1865, n. 2248, Allegato E
Non sono applicabili per ottenere la disapplicazione degli atti di inquadramento e collocazione nel ruolo, poiché la posizione del dipendente pubblico rispetto a tali atti è un interesse legittimo e non un diritto soggettivo.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiama l'art. 92 c.p.c. ai fini della regolazione delle spese; nel caso concreto ha consentito la compensazione delle spese del grado.
art. 92 c.p.c.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per compensare le spese del giudizio di appello.
Massime di principio
- La mancata tempestiva impugnazione degli atti di nomina o del ruolo di anzianità che determinano lo scavalcamento di un dipendente pubblico consolida le relative posizioni giuridiche; tali posizioni non possono essere rimesse in discussione in un successivo giudizio volto a incidere su una graduatoria concorsuale, neppure per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
- Gli effetti retroattivi delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale incontrano il limite dei rapporti amministrativi esauriti, tra i quali rientrano le posizioni individuali non più contestabili per decorso del termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi.
- Nel personale della Polizia di Stato, l'anzianità nella qualifica determina direttamente la collocazione gerarchica; pertanto, il pregiudizio derivante dallo scavalcamento è concreto e attuale già al momento dell'adozione dell'atto che attribuisce ai colleghi una decorrenza più favorevole.
- L'amministrazione che forma una graduatoria concorsuale deve valutare la situazione giuridica risultante dal ruolo e dagli atti amministrativi efficaci al momento della procedura e non può riconoscere, ai soli fini concorsuali, un'anzianità meramente virtuale non previamente recepita nell'ordinamento del personale.
- Nel giudizio di appello è inammissibile la domanda di accertamento non proposta in primo grado; il divieto di nova impedisce di modificare il petitum o la causa petendi e di ampliare l'oggetto devoluto al giudice d'appello.
- L'azione di accertamento non può essere utilizzata per ottenere un diverso inquadramento o la modifica della collocazione nel ruolo quando la posizione del dipendente è un interesse legittimo derivante da un atto autoritativo: la tutela deve essere esercitata mediante tempestiva impugnazione dell'atto.
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