Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19667/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata semplificata da parte del Tribunale. In sede di reclamo la società debitrice sosteneva che la crisi fosse solo transitoria e di liquidità, deducendo l’esistenza di crediti in suo favore, la sospensione del piano di rientro a causa del lockdown pandemico e l’assenza di un vero stato di insolvenza. La Corte d’appello rigettava il reclamo, rilevando che la società non aveva eseguito neppure parzialmente il piano di rientro, non aveva dimostrato con ragionevole certezza i crediti vantati, non aveva provato la certezza dell’aggiudicazione di un appalto Trenitalia e non aveva smentito l’infruttuosità delle azioni esecutive dei creditori. Nel ricorso per cassazione veniva denunciata violazione dell’art. 5 l.fall., degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, oltre a vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione omessa, apparente o insufficiente perché non avrebbe considerato la richiesta di remissione in termini per la prosecuzione del piano di rientro e non avrebbe spiegato perché la sospensione dei pagamenti non dimostrasse la transitorietà della crisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla motivazione cercassero in realtà una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; il vizio di motivazione è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse solo apparente, poiché la Corte territoriale aveva esposto un ragionamento comprensibile e idoneo a sorreggere la decisione. Anche la contestazione sulla natura transitoria della crisi è stata ritenuta una richiesta di diverso apprezzamento dei fatti, preclusa in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l. fall.

    Lo stato di insolvenza è stato apprezzato come incapacità non contingente dell’impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi normali; tale accertamento è di fatto e, se sorretto da motivazione esauriente, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale deducibile in cassazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando l’argomentazione, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. come parametro della sufficienza/struttura della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il c.d. minimo costituzionale della motivazione, la cui violazione si traduce in nullità della sentenza solo nelle ipotesi estreme di mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura motivazionale, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a incidere sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012

    La riforma ha modificato l’art. 360 c.p.c., n. 5, restringendo il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.

  • l. n. 134/2012

    Legge di conversione del d.l. 83/2012 richiamata quale fonte della riforma del vizio motivazionale.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito: il controllo è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non all’insufficienza o alla non persuasività della motivazione.
  • La motivazione è solo "apparente" quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se il ragionamento è intellegibile, la censura si risolve in un mero dissenso valutativo.
  • L’accertamento dello stato di insolvenza è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la decisione è sorretta da motivazione esauriente e corretta.
  • La deduzione di una crisi solo transitoria dell’impresa deve confrontarsi con gli indici oggettivi valutati dal giudice di merito; in sede di legittimità non è possibile sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.