Cassazione Penale, Sentenza n. 6242/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (eroina e hashish) ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commi I e IV. La difesa ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità nella valutazione delle prove, sostenendo che i fatti probatori significativi erano riferibili unicamente al coimputato Khaled Miled e che le reazioni soggettive della Bagnai e il possesso delle chiavi della cassaforte non erano elementi sufficienti e oggettivi; (ii) contraddittorietà delle emergenze probatorie riguardo al possesso e alla disponibilità della cassaforte; (iii) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta all'art. 73, comma 5 (fattispecie meno grave), in linea con la qualificazione riconosciuta al coimputato che patteggiò.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibili o infondate le prime due censure (valutazione delle prove e presunte contraddizioni), confermando che l'insieme degli elementi (sostanza rinvenuta nell'auto della Bagnai, droga nella borsetta, ingente somma di denaro nella borsa, chiavi/dispobilità della cassaforte contenente altra droga e bilancino) dimostra la riferibilità anche alla ricorrente della detenzione e la finalità di spaccio. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha motivato la scelta richiamando la consistente quantità (circa 70 g lordi di eroina e 400 g lordi di hashish), la diversa qualità delle sostanze, il luogo di occultamento (cassaforte), la presenza di denaro e strumenti di pesatura e la delocalizzazione dell'attività di spaccio, elementi che escludono la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73. La sentenza ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73 (commi I, IV, 5)
L'art. 73 è impiegato per qualificare la detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, per le circostanze del caso (quantità, qualità, occultamento, denaro, bilancino, disponibilità del luogo di custodia), la detenzione fosse non modica e finalizzata allo spaccio (commi I e IV) e non riconducibile alla minor fattispecie del comma 5 come sostenuto dalla difesa; la configurazione applicata al coimputato tramite patteggiamento (comma 5) non vincola le determinazioni nei procedimenti separati.
codice di procedura penale - art. 444 (patteggiamento)
Richiamato per spiegare che il patteggiamento del coimputato (procedimento separato) ha portato a una diversa qualificazione normativa nei suoi confronti; tale scelta non impedisce al giudice di merito di qualificare diversamente la fattispecie per l'altro imputato nel rispetto dell'autonomia valutativa.
Massime di principio
- In sede di impugnazione è necessario indicare con precisione quali risultanze probatorie sarebbero state travisate e perché esse siano decisive: critiche generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili.
- La valutazione complessiva degli elementi (quantità e qualità della sostanza, luogo di occultamento, presenza di denaro contante e strumenti per la pesatura) può legittimare la qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio, anche se alcune condotte sembrano attribuibili principalmente a un altro soggetto.
- La disponibilità materiale del luogo dove sono custodite le droghe (es. chiavi, accesso alla cassaforte) e il ritrovamento di sostanze e strumenti all'interno della sfera personale dell'imputato sono indici rilevanti di comune disponibilità e partecipazione alla detenzione illecita.
- Contraddizioni formali nelle deposizioni dei testi non inficiano automaticamente la valutazione probatoria: vanno dimostrate nella loro incidenza sulla decisione e sul nucleo probatorio decisivo.
- Una diversa soluzione adottata in capo a un coimputato (es. patteggiamento con qualificazione più lieve) non obbliga la stessa qualificazione per gli altri imputati quando i procedimenti sono separati; le valutazioni giuridiche autonome sono ammesse se motivate.
- Per contestare la qualificazione del reato (es. fatto 'non modico' vs 'modico'), l'impugnazione deve focalizzarsi su elementi oggettivi e quantitativi e sulle condizioni concrete dell'azione (occulteramento, finalità, modalità), nonché dimostrare l'errore logico nella loro interpretazione.
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