Sentenza n. 140/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 147/2024, pubblicata il 19/03/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo R.G. n. 82/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente e al pagamento delle somme arretrate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere gli accrediti relativi alle annualità per le quali il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza ottemperanda era passata in giudicato il 19 settembre 2024, era stata notificata al Ministero il 21 marzo 2024 presso la sede reale ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e gli importi relativi alle annualità per le quali il beneficio era stato omesso, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva alla scadenza inutilmente decorsa del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto della docente al beneficio economico riconosciuto dal giudicato ottemperando.
art. 114 c.p.a.
penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per l'inadempimento dell'amministrazione; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche integra una condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, come modificato dall'art. 7, comma 1, d.m. 147/2022
maggiorazione del compenso
Il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per applicare la maggiorazione del compenso professionale, considerando il carattere seriale e la non elevata complessità della controversia.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di una sentenza definitiva non eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando puntualmente le prestazioni dovute in base al giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare all'amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine assegnato, individuando anche il termine entro il quale il commissario dovrà provvedere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo saldo, quando il ritardo dell'amministrazione ne giustifichi l'applicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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