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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2261/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 29/04/2022 che aveva rigettato la richiesta di liberazione condizionale. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 176 c.p. e 16-nonies d.l. 15/01/1991 n.8 (conv. L.82/1991) e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato compiutamente i principi indicati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio: in particolare non avrebbe considerato il periodo di detenzione domiciliare, la collaborazione con la giustizia iniziata nel 2002, i rapporti familiari, l'acquisto di un'abitazione come indice di reinserimento, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il parere positivo del Servizio centrale di protezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse svolto una valutazione logica e congrua dei parametri indicati in sede di rinvio e, pur avendo considerato positivamente la collaborazione e il rispetto del regime domiciliare, abbia correttamente escluso il "sicuro ravvedimento" necessario per la liberazione condizionale, alla luce dell'assenza di ulteriori indici positivi (ricerca di lavoro, impegno sociale, attività di studio, atti risarcitori). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    «implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato»

    Il requisito del "sicuro ravvedimento" previsto dall'art.176 richiede comportamenti concreti e positivi, non sostituibili dalla mera buona condotta carceraria o dalla sola collaborazione; occorrono elementi materiali e morali che indichino l'abbandono delle scelte criminali.

  • art. 16-nonies d.l. 15/01/1991 n.8 (conv. L.82/1991)

    "sempre che sussista il ravvedimento"

    La disciplina speciale per i collaboratori di giustizia non prescinde dal requisito del ravvedimento: la collaborazione e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, pur rilevanti, non esauriscono la verifica prognostica richiesta per la concessione della liberazione condizionale.

  • art. 12, comma 2, lett. b) (legge citata)

    "sottoporsi agli interrogatori e agli atti istruttori dei quali è richiesto"

    L'adempimento degli obblighi collaborativi (es. sottoporsi ad interrogatori) è necessario ma non sufficiente a dimostrare il "sicuro ravvedimento"; va valutato nel contesto globale degli altri indicatori trattamentali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in Cassazione: la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per i collaboratori di giustizia la sola collaborazione e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata non sono automaticamente sufficienti per ottenere la liberazione condizionale; è richiesto il "sicuro ravvedimento".
  • Il "sicuro ravvedimento" va dimostrato attraverso un insieme di elementi concreti e positivi: ricerca di lavoro, partecipazione ad attività sociali o di volontariato, studio o formazione, rapporti familiari consolidati, atti risarcitori verso le vittime ove possibile, oltre al rispetto degli obblighi connessi alla collaborazione.
  • La condotta durante il regime domiciliare e il rispetto degli obblighi (es. rispetto delle prescrizioni del servizio di protezione) sono rilevanti ma, se isolati, non bastano a formare una prognosi favorevole di ravvedimento.
  • La valutazione del giudice è globale e prognostica: debbono essere prodotti documenti e prove che attestino progetti di reinserimento (offerte di lavoro, iscrizioni a corsi, testimonianze di impegno sociale, comunicazioni ufficiali di servizi di protezione e autorità giudiziarie) per rafforzare la richiesta di benefici penitenziari.
  • L'assenza di risarcimenti non è di per sé ostativa, ma può concorrere, insieme ad altri elementi negativi, a escludere il "sicuro ravvedimento"; pertanto conviene comunque documentare ogni iniziativa anche simbolica di riparazione del danno quando possibile.

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