Cassazione Civile, Ordinanza n. 29367/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l’ufficio, a seguito di procedura DOCFA attivata dalla proprietaria per denuncia di variazione interna di un immobile classificato in categoria D/8, ha rettificato al rialzo la rendita proposta. La società sosteneva che la rendita attribuita fosse incongrua e, soprattutto, che l’avviso fosse carente di motivazione: secondo la ricorrente, l’ufficio avrebbe fatto riferimento a un procedimento indiretto di stima e a prontuari di settore non allegati, senza indicare in modo adeguato gli immobili comparabili, le fonti e i criteri concretamente utilizzati; inoltre contestava che la CTR avesse dato per pubblicamente consultabili i prontuari richiamati, nonostante la contestazione della contribuente. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che il giudice avesse ritenuto provata la pubblica consultabilità dei prontuari e la correttezza del raffronto catastale senza adeguata prova e senza considerare che l’avviso non indicava i dati catastali dell’immobile comparato. Con il terzo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la conferma della stima dell’ufficio si fondasse su dati non prodotti e quindi non verificabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la rettifica di rendita era intervenuta nell’ambito di una procedura DOCFA e i dati fattuali indicati dalla contribuente non erano stati disattesi ma soltanto rivalutati tecnicamente, l’avviso fosse sufficientemente motivato con l’indicazione degli elementi oggettivi e della classe attribuita, integrata dalla relazione di stima sintetica allegata. Ha inoltre affermato che il richiamo a prontuari di settore pubblicamente consultabili è idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale e che le censure della società miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. e sull’art. 2697 c.c. è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata perché sollecitava una diversa lettura delle prove, mentre la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata esistente, intellegibile e superiore al minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto se l’atto consente di comprendere criteri e ragioni della rettifica; quando la motivazione è integrata da elementi tecnici e da fonti pubbliche, non è necessaria l’allegazione materiale di ogni documento richiamato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocabile per denunciare violazioni di legge sostanziale; nel caso concreto la censura è stata respinta perché in realtà tendeva a contestare la valutazione di merito sull’adeguatezza della stima.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per vizi processuali o motivazione apparente è configurabile solo se manca un reale apparato argomentativo o se vi è un errore processuale rilevante; qui la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o non acquisite; non quando si contesti il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o viola una specifica regola di valutazione; non basta lamentare un cattivo uso del prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
La violazione ricorre solo se l’onere probatorio è erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l’apprezzamento del risultato della prova.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere il percorso logico della decisione; nel caso concreto tale soglia non è stata superata.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria per censurare l’asserita motivazione apparente, ma la censura è stata disattesa.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve esporre la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; qui il requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 30 d.P.R. n. 1142/1949
Per gli immobili speciali la stima può essere effettuata con criterio del valore capitale fondiario o del valore di mercato, quale criterio principale di valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso (contributo unificato), secondo la disciplina sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- In tema di attribuzione o rettifica della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi, della classe e del criterio astratto adottato, quando i fatti dichiarati dal contribuente non siano contestati ma solo rivalutati tecnicamente.
- Se l’ufficio fonda la rettifica su criteri di stima e su fonti tecniche pubblicamente consultabili, non è necessaria l’allegazione materiale di ogni prontuario richiamato, purché l’atto consenta al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure sulla motivazione o sulla violazione di legge in una richiesta di riesame del merito della stima catastale o del convincimento del giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi rigorose: prova inesistente o regola legale di valutazione disattesa; non basta contestare la lettura o la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si censuri il modo in cui il giudice ha valutato l’esito dell’istruttoria.
- La motivazione è apparente solo se manca un effettivo percorso argomentativo controllabile; è sufficiente, invece, una motivazione che renda percepibile la ratio decidendi anche se sintetica o basata su dati tecnici.
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