Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29367/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l’ufficio, a seguito di procedura DOCFA attivata dalla proprietaria per denuncia di variazione interna di un immobile classificato in categoria D/8, ha rettificato al rialzo la rendita proposta. La società sosteneva che la rendita attribuita fosse incongrua e, soprattutto, che l’avviso fosse carente di motivazione: secondo la ricorrente, l’ufficio avrebbe fatto riferimento a un procedimento indiretto di stima e a prontuari di settore non allegati, senza indicare in modo adeguato gli immobili comparabili, le fonti e i criteri concretamente utilizzati; inoltre contestava che la CTR avesse dato per pubblicamente consultabili i prontuari richiamati, nonostante la contestazione della contribuente. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che il giudice avesse ritenuto provata la pubblica consultabilità dei prontuari e la correttezza del raffronto catastale senza adeguata prova e senza considerare che l’avviso non indicava i dati catastali dell’immobile comparato. Con il terzo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la conferma della stima dell’ufficio si fondasse su dati non prodotti e quindi non verificabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la rettifica di rendita era intervenuta nell’ambito di una procedura DOCFA e i dati fattuali indicati dalla contribuente non erano stati disattesi ma soltanto rivalutati tecnicamente, l’avviso fosse sufficientemente motivato con l’indicazione degli elementi oggettivi e della classe attribuita, integrata dalla relazione di stima sintetica allegata. Ha inoltre affermato che il richiamo a prontuari di settore pubblicamente consultabili è idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale e che le censure della società miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. e sull’art. 2697 c.c. è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata perché sollecitava una diversa lettura delle prove, mentre la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata esistente, intellegibile e superiore al minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto se l’atto consente di comprendere criteri e ragioni della rettifica; quando la motivazione è integrata da elementi tecnici e da fonti pubbliche, non è necessaria l’allegazione materiale di ogni documento richiamato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocabile per denunciare violazioni di legge sostanziale; nel caso concreto la censura è stata respinta perché in realtà tendeva a contestare la valutazione di merito sull’adeguatezza della stima.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per vizi processuali o motivazione apparente è configurabile solo se manca un reale apparato argomentativo o se vi è un errore processuale rilevante; qui la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o non acquisite; non quando si contesti il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o viola una specifica regola di valutazione; non basta lamentare un cattivo uso del prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l’onere probatorio è erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l’apprezzamento del risultato della prova.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere il percorso logico della decisione; nel caso concreto tale soglia non è stata superata.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria per censurare l’asserita motivazione apparente, ma la censura è stata disattesa.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve esporre la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; qui il requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 30 d.P.R. n. 1142/1949

    Per gli immobili speciali la stima può essere effettuata con criterio del valore capitale fondiario o del valore di mercato, quale criterio principale di valutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso (contributo unificato), secondo la disciplina sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • In tema di attribuzione o rettifica della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi, della classe e del criterio astratto adottato, quando i fatti dichiarati dal contribuente non siano contestati ma solo rivalutati tecnicamente.
  • Se l’ufficio fonda la rettifica su criteri di stima e su fonti tecniche pubblicamente consultabili, non è necessaria l’allegazione materiale di ogni prontuario richiamato, purché l’atto consenta al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure sulla motivazione o sulla violazione di legge in una richiesta di riesame del merito della stima catastale o del convincimento del giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi rigorose: prova inesistente o regola legale di valutazione disattesa; non basta contestare la lettura o la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si censuri il modo in cui il giudice ha valutato l’esito dell’istruttoria.
  • La motivazione è apparente solo se manca un effettivo percorso argomentativo controllabile; è sufficiente, invece, una motivazione che renda percepibile la ratio decidendi anche se sintetica o basata su dati tecnici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.