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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14645/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ordine di demolizione esecutivo di una sentenza di condanna per abusi edilizi. Sostenevano l'impossibilità tecnica e materiale di eseguire la demolizione senza arrecare grave pregiudizio o rischio di crollo alle porzioni legittime dell'immobile e agli edifici attigui, richiamando una consulenza tecnica di parte che attestava problemi di stabilità. In alternativa invocavano la procedura di "fiscalizzazione" prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e la pendenza di una procedura di sanatoria regionale (art. 14 L.R. Sicilia n.16/2016) con riferimento alle garanzie procedimentali dell'art. 10-bis L. n.241/1990, chiedendo che la pendenza della procedura amministrativa impedisse o sospendesse l'esecuzione dell'ordine demolitorio. Denunciavano infine carenza di motivazione del provvedimento impugnato rispetto alle evidenze tecniche prodotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifestata infondatezza. Ha confermato che la procedura di fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. 380/2001 è applicabile soltanto in ipotesi di parziale difformità rispetto a un titolo edilizio esistente e non nel caso di opere realizzate totalmente senza alcun titolo; nel caso concreto l'opera era stata ricostruita demolendo il preesistente e realizzando un nuovo manufatto totalmente privo di titolo, anche in zona sismica, rendendo inapplicabile l'art. 34. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'esito e i tempi della procedura di sanatoria pendente, non sufficientemente prossimi o favorevoli da giustificare la sospensione dell'esecuzione. La Corte ha aggiunto che l'opera è insanabile, anche per mancanza dell'autorizzazione sismica (cd. requisito della doppia conformità). Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34

    La procedura di "fiscalizzazione" (sanatoria pecuniaria) è applicabile solo per interventi eseguiti in parziale difformità da un permesso di costruire; è inapplicabile quando le opere sono state eseguite senza alcun titolo abilitativo (totale difformità).

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 33 (comma 2) e 31

    Riferimenti alla normativa sulla qualificazione degli interventi e sugli ordini di demolizione; il giudice dell'esecuzione valuta la natura dell'intervento (nuova costruzione vs. ristrutturazione) e può disporre l'esecuzione quando l'opera è priva di titolo.

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 5

    Richiamato in relazione alle garanzie procedurali nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine demolitorio; non ostacola l'esecuzione se non sussistono presupposti specifici per la sospensione.

  • Legge regionale Sicilia 10/08/2016, n. 16, art. 14

    Norma regionale sulla regolarizzazione edilizia (accertamento di conformità) che richiede la "doppia conformità" e non consente la sanatoria di opere realizzate in mancanza dell'autorizzazione sismica; nel caso concreto l'opera è stata ritenuta insanabile.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis

    Regole sulla conferenza di servizi e sulla fase pre-decisoria/decisoria; la Corte ricorda che la pendenza di atti interlocutori non blocca automaticamente l'esecuzione penale: il giudice deve valutare l'esito prevedibile e i tempi della procedura amministrativa.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 45

    Richiamati relativamente ai requisiti per il permesso di costruire in sanatoria e al principio della doppia conformità (alla normativa vigente al momento della realizzazione e al momento della domanda), la cui mancanza impedisce il rilascio della sanatoria.

Massime di principio

  • La procedura di fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. 380/2001 è applicabile soltanto se esiste un titolo edilizio e le opere sono parzialmente difformi; se le opere sono realizzate totalmente senza titolo la fiscalizzazione non può essere utilizzata e l'ordine demolitorio resta eseguibile.
  • La mera produzione di una consulenza tecnica che segnali rischi statici non è sufficiente a bloccare l'esecuzione se manca il presupposto giuridico per la fiscalizzazione o per la sanatoria: il giudice non può essere chiamato a rimettere in discussione accertamenti di merito già definiti.
  • La pendenza di una procedura amministrativa di sanatoria non impedisce automaticamente l'esecuzione della demolizione; il giudice deve valutare la probabilità dell'esito favorevole e la tempistica: sospensioni sono possibili solo se l'esito favorevole è ragionevolmente prevedibile e la definizione è rapida.
  • Opere edificate senza autorizzazione sismica o in contrasto con la normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione e al momento della domanda sono spesso insanabili per la normativa sulla doppia conformità, impedendo la regolarizzazione postuma.
  • In sede di cassazione saranno rigettati i ricorsi che risultano generici/aspecifici o che mirano soltanto a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito già compiute dai giudici di merito, specialmente in materia edilizia.

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