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Sentenza

Sentenza n. 704/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: dei seguenti provvedimenti adottati in relazione alla pratica SUAPE Codice univoco nazionale: TLLMRC58M02G113F-27092023-0923.667923: 1) parere negativo di cui alla nota del Responsabile del Servizio Area Tecnica del comune di San Vero Milis in data 20/05/2024 (doc. 1); 2) provvedimento unico SUAPE n. 13 del 23/05/2024 (doc. 2), adottato dallo Sportello Unico – SUAPE del Comune di San Vero Milis, di “conclusione negativa della conferenza con il rigetto dell’istanza presentata dalla ditta MARCO TALLU come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla “Costruzione di nuovo fabbricato ad uso abitazione” in via Punt’e s’Archittu s.n.c. Comune San Vero Milis”; 3) ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.

Giustizia amministrativa202400636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo dell'Area Tecnica comunale e provvedimento unico SUAPE di conclusione negativa della conferenza di servizi e rigetto della richiesta di permesso di costruire per una villetta a schiera con piano interrato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il parere negativo del Responsabile del Servizio Area Tecnica e il conseguente provvedimento SUAPE, deducendo la violazione delle norme della lottizzazione per errata interpretazione ed eccesso di potere sotto i profili dell'erronea valutazione dei fatti, della contraddittorietà, illogicità, ingiustizia e del difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, la disciplina della lottizzazione Tallu-Pistis, nel prevedere abitazioni a un piano fuori terra con altezza compresa tra 3,80 e 4,20 metri e tetto a falde, avrebbe vietato soltanto ulteriori piani fuori terra, senza impedire la realizzazione di uno scantinato interrato. La tesi sarebbe stata confermata dalla previsione delle altezze, riferibili ai soli piani fuori terra, dall'assenza di un espresso divieto di scantinati e dal fatto che il Comune aveva precedentemente autorizzato un progetto dello stesso interessato e altri interventi analoghi nella medesima lottizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. L'art. 17 delle NTA del PUC vigente rinvia integralmente alle norme di attuazione dei singoli piani attuativi. La relazione tecnica della lottizzazione e la Tavola 3 descrivono le tipologie consentite come abitazioni a un piano, con altezza determinata e tetto a falde, senza menzionare la possibilità di realizzare scantinati. Il Comune ha quindi correttamente ritenuto incompatibile il progetto, limitandosi a chiedere una soluzione conforme alla tipologia ammessa, cioè un'abitazione a un piano senza piano interrato. Il Collegio ha inoltre rilevato che il piano interrato ha autonoma rilevanza giuridica e paesaggistica, poiché comporta creazione di volume; tale rilevanza sussiste anche per opere interrate in area vincolata. Non sono stati ritenuti decisivi i precedenti assensi comunali relativi al medesimo ricorrente o ad altri proprietari, sia perché la disciplina vincolante deve essere correttamente applicata, sia perché il mutamento interpretativo trova spiegazione nell'entrata in vigore del PUC del 2020 e nella sua coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004

    Individuano i vincoli paesaggistici gravanti sull'area interessata dalla lottizzazione.

  • art. 17 NTA del PUC vigente

    alle specifiche Norme di Attuazione di ciascun piano di attuazione

    Dispone il rinvio integrale, per la zona urbanistica F1, alle norme di attuazione del piano attuativo applicabile.

  • d.lgs. 42/2004

    La disciplina paesaggistica attribuisce rilevanza anche alle opere interrate che comportino creazione di volume o comunque incidano sull'area vincolata.

Massime di principio

  • Quando le norme di attuazione di una lottizzazione descrivono le abitazioni ammesse come edifici a un solo piano e non contemplano la realizzazione di piani interrati, il Comune può ritenere incompatibile un progetto che preveda uno scantinato, anche in assenza di un espresso divieto testuale dello scantinato.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, un piano interrato ha autonoma rilevanza paesaggistica quando comporta nuova edificazione o creazione di volume; non è quindi possibile escluderne la rilevanza sulla sola base della sua collocazione sotto il piano di campagna o della sua eventuale irrilevanza ai fini del computo della volumetria edilizia.
  • Precedenti autorizzazioni comunali, anche riferite al medesimo interessato o ad altri interventi nella stessa lottizzazione, non legittimano la reiterazione di un'interpretazione incompatibile con una disciplina edilizia vincolante.
  • Il mutamento dell'interpretazione comunale delle tipologie edilizie può essere giustificato dall'approvazione di un nuovo strumento urbanistico e dalla sua successiva verifica di coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPiani attuativi e lottizzazioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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