Cassazione Penale, Ordinanza n. 24547/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo unico era generico, non confrontava la motivazione della sentenza di appello ed era volto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la responsabilità per riciclaggio. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione con riferimento al concorso di persone e all'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la decisione di merito sarebbe stata erronea nella ricostruzione della vicenda e nella valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con le deduzioni difensive già esaminate, nonché inammissibilmente diretto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il reato presupposto della decisione è il riciclaggio; la Corte conferma la tenuta della motivazione di merito sulla responsabilità e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, ma deve denunciare specifici vizi consentiti nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di deduzioni astratte o già esaminate integra genericità e comporta inammissibilità.
- Non è consentito usare il ricorso per cassazione come strumento di rivalutazione del fatto o delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito; il controllo di legittimità resta circoscritto alla coerenza logica e giuridica della motivazione.
- Quando la corte territoriale ha offerto una motivazione congrua, non illogica e fondata su corretti argomenti giuridici in ordine alla responsabilità e all'elemento soggettivo del riciclaggio, il sindacato della Cassazione non può sostituirsi a quello di merito.
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