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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 1128 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Rimborso imposta corrisposta in occasione del pagamento della TIA -Difetto di giurisdizione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

AMA s.p.a. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto la richiesta del contribuente di rimborso dell’IVA pagata sulla TIA/Ta.Ri. per gli anni dal 2003 al 2009. Il motivo decisivo riguardava il difetto di giurisdizione del giudice tributario: secondo AMA, la controversia non concerneva un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma la restituzione di somme versate a una società concessionaria privata. Gli ulteriori motivi riguardavano l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle, la legittimità dell’applicazione dell’IVA e la debenza degli interessi legali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello limitatamente al difetto di giurisdizione, ritenendo tale questione assorbente rispetto alle altre. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha dichiarato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il rapporto tra contribuente e società concessionaria ha natura privatistica e la verifica della debenza dell’IVA costituisce soltanto un accertamento incidentale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 546/1992, articolo 10

    La norma è richiamata nell’ambito della disciplina del processo tributario e dell’individuazione delle parti del giudizio, ma la decisione si fonda principalmente sul difetto di giurisdizione del giudice tributario.

  • Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 2064 del 28 gennaio 2011

    La controversia con cui un contribuente richiede a una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta a titolo di IVA in occasione del pagamento della TIA spetta alla giurisdizione ordinaria.

    Il soggetto passivo dell’IVA è colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, cioè la società concessionaria. La richiesta di rimborso dell’IVA pagata sulla TIA non riguarda quindi un rapporto tributario tra contribuente e Amministrazione, ma un rapporto privatistico tra contribuente e concessionario, devoluto al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando il contribuente chiede a una società privata o concessionaria la restituzione dell’IVA addebitata sulla TIA o su una tariffa analoga, la controversia tende a rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario.
  • La giurisdizione dipende dalla natura del rapporto sostanziale: se la domanda riguarda la restituzione di somme versate a un soggetto privato, il rapporto è normalmente privatistico, anche se l’importo è collegato a una tariffa per servizi pubblici.
  • L’eventuale verifica sull’applicabilità dell’IVA costituisce un accertamento incidentale e non trasforma la controversia in una causa tributaria.
  • Il difetto di giurisdizione, se accolto, rende superfluo esaminare le altre questioni, come la mancata impugnazione delle cartelle, la legittimità dell’IVA o gli interessi.
  • La decisione non accerta nel merito il diritto al rimborso dell’IVA: stabilisce soltanto che la domanda deve essere proposta davanti al giudice ordinario competente.

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