Cassazione Penale, Sentenza n. 47797/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione del processo ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen., con domanda di trasferimento del dibattimento ad altra sede per 'grave situazione locale' e legittimo sospetto di parzialità degli organi giudicanti locali. Il ricorrente deduceva la notorietà e il clamore mediatico connessi al 'Gruppo Coppola' e la pendenza di plurimi procedimenti (in cui figura anche Danilo Coppola) come elementi idonei a pregiudicare la terzietà dei giudici della sede di Roma. L'istanza era stata depositata in cancelleria e illustrata in udienza, ma non è stata documentata la notifica alle altre parti entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile per due ordini di motivi. Primo, per vizio formale: l'istanza, pur depositata in cancelleria, non è stata accompagnata dalla prova della notifica alle altre parti entro i sette giorni previsti, requisito indefettibile di ammissibilità. Secondo, sul merito la richiesta è manifestamente infondata: la rimessione è un rimedio eccezionale e richiede una 'grave situazione locale' esterna alla dialettica processuale, concreta, attuale e di tale intensità da compromettere obiettivamente l'imparzialità dell'ufficio giudiziario; elementi come atti interni al processo, la mera pendenza di altri procedimenti, il clamore mediatico o timori non supportati da fatti oggettivi non sono idonei. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato l'istante al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen.), ritenendo applicabile anche l'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. per l'addebito delle spese.
Norme richiamate
art. 46 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'obbligo procedurale: la richiesta di rimessione, dopo il deposito in cancelleria, deve essere notificata alle altre parti entro sette giorni a pena di inammissibilità; la notifica è condizione indefettibile e non ammette equipollenti.
art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di irrogare la sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità della richiesta; la Corte applica la misura, fissando l'importo in euro 3.000,00.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Principio generale per l'addebitabilità delle spese processuali anche per i giudizi incidentali o di legittimità; la Corte lo applica per condannare l'istante al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La richiesta di rimessione ex art. 46 deve essere non solo depositata in cancelleria ma anche notificata alle altre parti entro sette giorni: l'omessa prova della notifica comporta inammissibilità automatica.
- La rimessione è un rimedio eccezionale e le norme che la disciplinano vanno interpretate restrittivamente; il richiedente deve provare una 'grave situazione locale' esterna, concreta, attuale e di tale gravità da compromettere oggettivamente l'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
- Eventi o atti 'interni' al processo (comportamenti del giudice nel procedimento, atti compiuti nell'ambito dello stesso processo) non sono di per sé idonei a fondare la rimessione; analogamente, la notorietà mediatica o la mera pendenza di altri procedimenti non costituiscono di per sé motivo sufficiente.
- Le deduzioni generiche, timori o sospetti non supportati da fatti oggettivi e documentati sono insufficienti; è necessario allegare e, se possibile, documentare circostanze concrete e di impatto effettivo sulla terzietà dell'organo giudicante.
- In caso di inammissibilità o rigetto della richiesta di rimessione, il proponente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e sanzionato mediante versamento alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47503/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47504/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47505/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47507/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47508/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47509/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →