Cassazione Civile, Ordinanza n. 05139/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania. Dal testo emerge che uno dei ricorrenti aveva dedotto che la sentenza impugnata gli fosse stata notificata il 16 luglio 2021, mentre la documentazione depositata dai controricorrenti mostrava una notifica via PEC ai difensori costituiti in appello in data 24 giugno 2021. La Corte di cassazione ha quindi verificato la tempestività del ricorso e ha rilevato che, decorso il termine breve di impugnazione di cui agli artt. 325, comma 2, e 326, comma 1, c.p.c., il ricorso notificato il 14 ottobre 2021 era tardivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stato inoltre rilevato che l’omissione del deposito della relata di notificazione della sentenza da parte dei ricorrenti non determinava improcedibilità, poiché la sentenza munita di relata era stata comunque prodotta dai controricorrenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo che il termine breve per impugnare fosse decorso in base alla notificazione della sentenza d’appello del 24 giugno 2021 e che la notifica del ricorso per cassazione del 14 ottobre 2021 fosse oltre termine. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta
il mancato deposito della relata di notificazione da parte del ricorrente non comporta improcedibilità se la stessa risulta comunque prodotta dalla controparte
art. 325, comma 2 c.p.c.
il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza
art. 326, comma 1 c.p.c.
il termine breve per impugnare è soggetto alla decorrenza dalla notificazione della sentenza e, nel caso concreto, risultava spirato prima della notifica del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la tempestività dell’impugnazione va verificata in relazione alla data di notificazione della sentenza impugnata e al conseguente termine breve di impugnazione.
- L’omesso deposito, da parte del ricorrente, della relata di notificazione della sentenza non determina improcedibilità se tale documento risulta comunque agli atti per effetto del deposito effettuato dalla controparte.
- La notificazione della sentenza a mezzo PEC ai difensori costituiti è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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