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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17538/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Nel giudizio di merito relativo a una domanda di usucapione, il Tribunale aveva dichiarato la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. richiamando un precedente processo tra le stesse parti o comunque avente ad oggetto la medesima domanda, già definito in appello con sentenza di rigetto della domanda di usucapione. I ricorrenti hanno censurato l'ordinanza perché il giudice aveva ritenuto la litispendenza facendo riferimento al momento dell'instaurazione del giudizio e non a quello della decisione, e perché non aveva considerato che, al momento della precisazione delle conclusioni, le domande erano state limitate all'usucapione ex art. 1158 c.c. e non all'art. 1159-bis c.c. Il ricorso sosteneva inoltre che, una volta formatosi il giudicato nel primo processo, non poteva essere dichiarata la litispendenza nel secondo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'unica censura. Ha affermato che la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi e va verificata con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, non già al momento dell'introduzione del giudizio. Ha inoltre rilevato che, se sul primo giudizio si è già formato il giudicato, il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. In applicazione di tali principi, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e rimesso gli atti al Tribunale di Velletri per la prosecuzione del giudizio, demandando allo stesso tribunale la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, con spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    la litispendenza può essere dichiarata solo se la medesima causa è contemporaneamente pendente davanti a giudici diversi; non è configurabile quando il primo giudizio sia già coperto da giudicato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 1158 c.c.

    menzionato dai ricorrenti per delimitare l'oggetto della domanda di usucapione.

  • art. 1159-bis c.c.

    menzionato dai ricorrenti per sostenere che le conclusioni finali non riguardavano tale ipotesi di usucapione.

Massime di principio

  • La litispendenza va verificata in base alla contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi e deve essere accertata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione, non a quella esistente al momento dell'introduzione del giudizio.
  • Se, rispetto al primo giudizio, si è già formato il giudicato, il secondo giudice non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; in tal caso occorre escludere la duplicazione del processo sulla base dell'effetto preclusivo del giudicato.
  • Quando il giudice di merito dichiara erroneamente la litispendenza, la Cassazione può cassare l'ordinanza e rimettere la causa al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese al definitivo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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